Diniego di patente per requisiti morali spetta al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 1028 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida per insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, cod. strada non è espressione di discrezionalità amministrativa. Esso costituisce esercizio di un’attività del tutto vincolata, regolata da una norma di relazione, rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche di diritto soggettivo. La verifica della ricorrenza dei requisiti morali in capo a chi aspira a conseguire la patente non configura esercizio di un potere discrezionale, trattandosi di mero accertamento di dati univoci, senza ponderazione comparativa di interessi. Ne deriva che le controversie sul possesso dei requisiti previsti dalla norma appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ricollegandosi al diritto di guidare un autoveicolo, modalità di esercizio della libertà di circolazione tutelata dall’art. 16 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Milano, il 9 luglio 2021, gli ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida. Il diniego si fondava sulla mancanza del nulla osta della Prefettura e sulla ritenuta insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, cod. strada.

Il ricorrente ha dedotto la carenza di istruttoria e l’eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse verosimilmente collegato alla pregressa applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, conclusasi con provvedimento del 21 gennaio 2020 con esito positivo. Lamentava, inoltre, l’assenza di motivazione dell’atto. L’Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la questione logicamente preliminare rispetto all’esame dei motivi di merito. Oggetto del giudizio era il diniego opposto dalla Motorizzazione per la non sussistenza dei requisiti morali previsti dalla norma del codice della strada.

Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il diniego in questione non è espressione di discrezionalità amministrativa ma si colloca nell’esercizio di un’attività vincolata. La valutazione è compiuta in via preventiva dal Legislatore, che ha reputato ostative al rilascio determinate condizioni soggettive. Le questioni sul possesso dei requisiti appartengono quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, perché si ricollegano al diritto soggettivo di guidare un autoveicolo, afferente alla libertà di circolazione costituzionalmente tutelata (art. 16 Cost.).

Il Collegio ha dato conto anche della precisazione delle Sezioni Unite circa la sentenza n. 152/2021 della Corte costituzionale. Le ragioni che avevano comportato il superamento dell’automatismo della revoca prefettizia non sono pedissequamente riferibili al diniego del titolo abilitativo, poiché tale diniego riflette una condizione ostativa che opera a monte del conseguimento del titolo e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato.

Il TAR ha richiamato l’orientamento conforme della giurisprudenza amministrativa e ha concluso che il riparto di giurisdizione si compie in base alla domanda: la cognizione della lite resta riservata al giudice ordinario. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il Tribunale civile competente per territorio, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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