Requisiti progettisti in appalto integrato e servizi analoghi: no a identità (Cons. Stato n. 10113 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalto integrato, il requisito di capacità tecnica e professionale dei progettisti relativo a servizi svolti in una determinata categoria di opere non richiede l’identità tra i servizi esibiti e quelli oggetto dell’affidamento, essendo sufficiente una mera similitudine o inerenza tra le attività considerate. La stazione appaltante non è tenuta a prevedere sub-criteri o sub-punteggi di valutazione dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa quando la lex specialis contenga già parametri dettagliati per l’attribuzione del punteggio. La statuizione sulle spese del giudice di primo grado è espressione di ampio potere discrezionale, sindacabile in appello solo per irrazionalità manifesta o condanna della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato finanziato con fondi PNRR, ha impugnato davanti al TAR Piemonte l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è stato respinto; la società ha quindi appellato la sentenza di primo grado, limitando l’impugnazione a tre capi.
L’appellante contesta anzitutto il riconoscimento in capo al raggruppamento dei progettisti dell’aggiudicataria dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal disciplinare. Il requisito esigeva referenze nella categoria P.02 per un importo pari almeno al doppio del valore delle opere della categoria OS24 – verde pubblico e arredo urbano. L’appellante ritiene inidoneo il servizio analogo esibito e censura altresì l’attribuzione di un unico punteggio per ciascun criterio dell’offerta tecnica, oltre alla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice. Nella tabella riepilogativa il raggruppamento dei progettisti non aveva indicato soltanto il masterplan contestato, ma anche ulteriori servizi relativi ad altri complessi, per i quali erano state depositate copia conforme delle fatture e le certificazioni. Tali prestazioni sono idonee a integrare il requisito, trattandosi di servizi professionali e di partecipazione a concorsi di progettazione effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati.
Il TAR, pertanto, non si è sostituito alla stazione appaltante: ha solo constatato l’esistenza di documentazione a comprova di quanto richiesto dall’avviso di gara. Quanto all’asserita illegittima equiparazione delle categorie E.18 ed E.19 alla P.02, il Collegio richiama l’art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE e osserva che i servizi analoghi vanno intesi, secondo la giurisprudenza, non come identità ma come mera similitudine, essendo sufficiente un’analogia o inerenza tra le attività considerate (Cons. Stato, VI, n. 293 del 2020; Cons. Stato, VI, n. 1608 del 2017).
Sul masterplan dell’Isola di Sindalah, dalla documentazione di gara emerge che il servizio aveva riguardato la progettazione preliminare e definitiva, sub-affidata dal committente alla società del raggruppamento, come attestato dalla certificazione di regolare esecuzione prodotta in giudizio. Non sussiste contraddizione con la dicitura “2020 – in corso” della tabella, plausibilmente riferita all’esecuzione materiale dei lavori e non alla progettazione, logicamente antecedente. L’assenza di data certa del certificato non rileva, avendo esso valenza rafforzativa rispetto alla documentazione già prodotta in gara.
Quanto ai criteri di valutazione, la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante dall’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, non un obbligo desumibile dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 né dalle Linee guida ANAC n. 2. I criteri A e C contenevano già parametri dettagliati (Cons. Stato, V, n. 1497 del 2021; Cons. Stato, III, n. 3080 del 2020).
Infine, la statuizione sulle spese è sindacabile solo per irrazionalità manifesta o per condanna della parte totalmente vittoriosa (Cons. Stato, V, n. 9791 del 2023; Cons. Stato, III, n. 8665 del 2022); nel caso di specie non emergono profili di abnormità, essendo chiara la soccombenza dell’appellante. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e delle controinteressate e compensazione verso il Ministero dell’interno.
Nota della Redazione
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