White list: legittimo il diniego fondato su cointeressenze e frequentazioni (TAR Emilia-Romagna n. 557 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nella white list è espressione di ampia discrezionalità prefettizia, sindacabile in sede giurisdizionale solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza. La valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere condotta in modo unitario sul complesso degli elementi, secondo il canone del più probabile che non, e non in modo atomistico su ciascun indizio. I rapporti consortili e le relazioni commerciali con imprese controindicate, se connotati da stabilità, persistenza e intensità, giustificano la presunzione di un contagio antimafia. La risalenza nel tempo degli elementi non ne esclude la rilevanza, intervenendo il provvedimento in un momento successivo ai fatti, con funzione ricognitiva e preventiva.
Il Fatto
Una società operante nel settore edile ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Reggio Emilia ha rigettato la domanda di iscrizione nella white list, presentata ex art. 5-bis d.l. n. 74/2012, disponendo contestualmente la cancellazione dall’elenco delle imprese richiedenti. Il diniego si fonda sul verbale del Gruppo Interforze, che ha evidenziato cointeressenze economiche, rapporti consortili e frequentazioni dei soci con soggetti legati alla criminalità organizzata.
La ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione e di istruttoria, la valutazione atomistica degli indizi, l’irrilevanza delle partecipazioni consortili risalenti e la non significatività delle frequentazioni e dei rapporti commerciali. Ha inoltre contestato l’assenza di provvedimenti giudiziari sfavorevoli a carico dei soci.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione prefettizia si svolge sul complesso degli elementi raccolti e non partitamente su ciascuno di essi. Il sindacato del giudice amministrativo è di tipo debole, limitato ai profili di travisamento dei fatti e di manifesta illogicità o irragionevolezza, non vertendosi in materia penale e non dovendosi accertare singole responsabilità individuali.
Quanto alle cointeressenze economiche, il Collegio osserva che la partecipazione a un consorzio amministrato da soggetto gravato da criticità antimafia risulta stabile dal 2017 e non episodica. La risalenza nel tempo di alcune partecipazioni non depone a favore della ricorrente, perché il provvedimento interdittivo interviene in un momento successivo ai fatti, con funzione ricognitiva di una condizione reale e storica di contiguità. Analogamente, i rapporti consortili con soggetti controindicati, non contestati nella loro stabilità, corroborano il quadro.
Sui rapporti commerciali, il TAR ritiene coerente la valorizzazione delle relazioni con imprese sottoposte a proposta interdittiva o riconducibili a soggetti colpiti da interdittiva antimafia. L’eventuale esiguità degli importi non è di per sé decisiva, rilevando la significatività e la convergenza delle relazioni nel quadro complessivo. Anche le frequentazioni dei soci, documentate da controlli risalenti, integrano un indizio significativo, non essendo richiesta in sede amministrativa preventiva la prova di una correità o collaborazione illecita.
Il Collegio conferma pertanto la coerenza e la credibilità razionale della motivazione prefettizia, raggiungendo gli elementi raccolti la soglia della probabilità cruciale. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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