Carta docente e giudicato: cessazione della materia per esecuzione tardiva (TAR Lombardia n. 1028 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia di condanna. L’esecuzione tardiva, intervenuta dopo il deposito del ricorso e oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96, convertito dalla L. n. 30/97, non impedisce la declaratoria di cessazione, ma rileva ai fini della regolamentazione delle spese. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando il ritardo nell’adempimento trovi giustificazione nella serialità del contenzioso e in oggettive difficoltà organizzative dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 105/2023 del 7 febbraio 2023. Con tale pronuncia il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta e ad accreditare € 500,00 per ciascun anno.

La sentenza, non appellata, era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero. L’amministrazione era rimasta inerte, omettendo sia il rilascio della carta sia l’accredito delle somme. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione entro trenta giorni e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso proposto ex art. 114 cod. proc. amm., rilevando che l’amministrazione, costituitasi con atto di mero stile e poi con memoria, aveva addotto a giustificazione del ritardo la serialità del contenzioso in materia di Carta docente, con migliaia di ricorsi identici solo in Lombardia, e l’assenza di copertura finanziaria.

Con ordinanza collegiale n. 483 del 30 maggio 2024 la Sezione aveva concesso all’amministrazione termine fino al 30 novembre 2024 per adempiere, rinviando la trattazione all’udienza camerale dell’11 dicembre 2024.

Nelle more, come rappresentato dalla difesa del ricorrente, l’amministrazione ha rilasciato la Carta docente e accreditato la somma indicata nella sentenza. Il pagamento è però intervenuto dopo il deposito del ricorso e oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96.

Alla luce di ciò, la parte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese per soccombenza virtuale. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione, essendo l’obbligo portato dal giudicato stato eseguito in corso di causa.

Sulle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione, valorizzando le ragioni esposte dall’amministrazione a giustificazione del ritardo, legate alla serialità del contenzioso e alle oggettive difficoltà organizzative derivanti dall’enorme mole di pratiche da evadere. Non ha quindi accolto la richiesta di condanna per soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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