Obbligo di provvedere sull’istanza di riclassificazione urbanistica dopo decadenza dei vincoli (TAR Sicilia n. 931 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo preordinato all’espropriazione decaduto per inutile decorso del termine, lo strumento urbanistico comunale presenta un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare, con la conseguenza che il proprietario dell’area è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio della funzione di governo del territorio. L’istanza con cui l’interessato sollecita la nuova regolamentazione urbanistica comporta, decorso il termine normativamente stabilito nell’inerzia dell’Amministrazione, la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile. Il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 sussiste anche quando l’istanza sia inaccoglibile o manifestamente infondata, potendo la motivazione consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. La scelta della destinazione urbanistica da attribuire all’area rimane riservata al potere discrezionale del Comune.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di tre particelle catastali site nel territorio comunale, riferiva che le stesse risultavano interessate da destinazioni urbanistiche impresse dal vigente P.R.G. in parte conformative e in parte preordinate all’espropriazione. Riteneva che tali vincoli fossero decaduti per decorso del termine massimo di durata previsto dalla legge e, con atto stragiudiziale inviato via pec, diffidava il Comune a procedere a una nuova pianificazione dell’area.

Non ricevendo alcuna risposta, proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio-rifiuto, chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’ente di provvedere e, in caso di reiterazione dei vincoli, il riconoscimento del diritto all’indennizzo, con nomina di un commissario ad acta. Il Comune, regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una precisazione generale sulla nozione di silenzio: non ogni comportamento inerte dell’Amministrazione integra la fattispecie, ma solo la mancata conclusione nel termine dovuto di un procedimento già avviato o la mancata evasione di un’istanza che abbia sollecitato l’esercizio di pubblici poteri, in presenza di un obbligo di provvedere. Il silenzio-inadempimento si configura a prescindere dal carattere discrezionale del provvedimento richiesto.

Passando alla questione specifica, il Tribunale osserva che la decadenza del vincolo preordinato all’espropriazione determina nello strumento urbanistico, il quale deve coprire l’intero territorio comunale, un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare. Ne deriva un vero e proprio obbligo di provvedere all’integrazione del piano regolatore e, correlativamente, un interesse legittimo pretensivo del proprietario. L’istanza volta a ottenere la nuova disciplina urbanistica comporta, nell’inerzia del Comune, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.

Il Collegio distingue poi i vincoli conformativi, esterni allo schema ablatorio-espropriativo e non soggetti a decadenza quinquennale, dai vincoli espropriativi, di durata limitata, la cui decadenza impone al Comune di reintegrare la disciplina dell’area con una nuova pianificazione. Anche a fronte di vincoli di natura conformativa, tuttavia, l’obbligo di rispondere al richiedente permane, in forza della previsione per cui le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con provvedimento espresso in forma semplificata anche quando ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati. Il Tribunale dichiara l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2 della legge reg. Sic. n. 7/2019, condannando l’ente a pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di riclassificazione entro centoventi giorni. Resta fermo che la verifica e la scelta della destinazione più idonea sono rimesse al potere discrezionale del Comune. Per il caso di persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il direttore generale del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega, e le spese sono poste a carico dell’ente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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