Sei scatti stipendiali anche per il personale in congedo a domanda (TAR Sardegna n. 1029 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, e segnatamente agli appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria, i quali vi accedono in via diretta. La cessazione dal servizio a domanda non osta alla fruizione del beneficio, non essendo configurabile alcuna reviviscenza della limitazione originariamente prevista dalla disposizione sostituita. Il termine per la presentazione della domanda non ha efficacia decadenziale, assolvendo a una funzione meramente organizzativa della decorrenza del collocamento a riposo. Il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Quattro ricorrenti, già dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento del 55° anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile. Uno di essi agisce nella qualità di erede del congiunto, parimenti cessato dal servizio a domanda.
Con distinte diffide rivolte alla Direzione provinciale di Nuoro, ciascuno ha chiesto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio. L’INPS ha opposto i rilievi del MEF alla proposta di circolare di recepimento della giurisprudenza amministrativa e la necessità di un intervento legislativo. I ricorrenti hanno quindi adito il giudice amministrativo per l’annullamento dei prospetti di liquidazione e per l’accertamento del diritto al ricalcolo, con accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. e richiama il proprio indirizzo, ormai stabile, formatosi sulla medesima questione con numerose pronunce recenti. Tale orientamento riconosce la fondatezza della pretesa degli ex dipendenti.
Il passaggio argomentativo centrale riguarda l’ambito soggettivo del beneficio. I precedenti relativi alle Forze di polizia a ordinamento militare, che godono del beneficio in forza del richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, esprimono principi estensibili al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria: a tale personale l’art. 6-bis è applicabile in via diretta. Il Collegio si allinea alla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Il Tribunale affronta poi l’obiezione fondata sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, chiarendo che la norma concerne la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. Quanto all’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 a opera del Codice dell’ordinamento militare, esclude la reviviscenza della previgente formulazione: non è dunque in vigore la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione del congedo a domanda.
Il superamento del termine annuale previsto dalla disposizione per la presentazione della domanda non produce effetti decadenziali, risolvendosi in un onere funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Quanto alla prescrizione, il termine dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici e condanna dell’Istituto a rideterminare l’indennità entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza, oltre accessori. Le spese sono compensate per metà in ragione dei iniziali contrasti giurisprudenziali; per la restante metà seguono la soccombenza, con liquidazione in favore dei difensori distrattari.
Nota della Redazione
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