Dehors su suolo pubblico: no alla sanatoria, non è opera temporanea (TAR Toscana n. 1029 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dehors installato su suolo pubblico in funzione accessoria di un esercizio di somministrazione non costituisce opera temporanea e non rientra nel regime dell’edilizia libera. La temporaneità è requisito di natura funzionale, distinto dalla facile amovibilità, e ricorre solo ove l’opera risponda a esigenze stagionali non superiori a 180 giorni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380 del 2001. I dehors non sono assimilabili alle pergotende, che ricadono nell’edilizia libera solo se costituiscono arredo di edifici privati e non se posizionati su suolo pubblico per un’attività imprenditoriale. L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico non attribuisce la facoltà di realizzare sull’area opere edilizie, che richiedono un titolo distinto.
Il Fatto
Una società titolare di un esercizio di somministrazione otteneva nel 1999 dal Comune l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico di una porzione di area adiacente al locale, sulla quale collocava una pedana in legno protetta da tendaggi per sedie e tavoli. Nel 2019 la società presentava istanza di accertamento di conformità per una struttura in alluminio rimovibile con tamponatura scorrevole a contorno della pedana.
Il Comune respingeva l’istanza rilevando il difetto di carattere temporaneo dell’opera, la sua qualificazione come addizione funzionale non consentita dagli artt. 23 e 26 del Piano della Città Storica, il mancato assenso condominiale e il contrasto con l’art. 16 del Regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico. La società impugnava il diniego davanti al TAR, contestando la distinzione tra pedana e struttura e la qualificazione dell’opera come non temporanea.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il primo motivo. Pedana e struttura in alluminio sono funzionalmente unitarie e costituiscono insieme il dehors oggetto di regolarizzazione. L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico non comporta la facoltà di realizzare opere edilizie sull’area, occorrendo a tal fine un titolo diverso.
Quanto alla pretesa natura temporanea, il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1489 del 2023, secondo cui i dehors possono essere installati liberamente solo se rispondono ai requisiti dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380 del 2001, che li ammette in funzione di esigenze stagionali non superiori a 180 giorni. La temporaneità è requisito funzionale, distinto dalla facile amovibilità, che dipende invece dalla consistenza e dai materiali della struttura.
Il TAR aggiunge che i dehors non sono assimilabili alle pergotende: queste ultime rientrano nell’edilizia libera solo come arredo di edifici privati, non quando sono collocate su suolo pubblico in funzione di un’attività imprenditoriale. Nel caso concreto la struttura è accessoria a un esercizio di somministrazione e non risponde a esigenze contenute entro i 180 giorni: difetta quindi il carattere temporaneo.
Il secondo motivo è infondato. Nella nozione di addizione funzionale dell’art. 26 del piano non rientrano le sole opere che generano incrementi volumetrici. La norma va letta secondo il suo scopo, che è tutelare l’assetto morfologico della città storica, vietando nuovi ingombri che producano impatto visivo. La conferma viene dall’art. 23, che ammette interventi fino alla ristrutturazione (R2) senza realizzazione di nuove sagome o superfici commerciali. I dehors costituiscono opere edilizie rilevanti, determinando aumento di superficie utile e introduzione di una nuova sagoma con trasformazione morfologica del centro storico.
Esclusi i vizi sui due capi di motivazione esaminati, idonei di per sé a sorreggere il diniego, il Collegio dichiara assorbite le ulteriori censure e respinge il ricorso, con condanna alle spese liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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