Competenza sismica dei digestori si misura all’altezza massima dell’impianto (TAR Campania n. 3665 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione sismica degli impianti, ai fini dell’individuazione dell’organo competente rileva l’altezza massima dell’opera, non quella meramente strutturale rilevata in condizioni di non esercizio. La difformità tra le caratteristiche dell’impianto indicate nella PAS originaria e quelle risultanti dalle varianti successive, che comportino modifica di altezza, sagoma, carichi permanenti e comportamento dinamico, integra una ragione autonoma e sufficiente a sorreggere il diniego comunale. Ove una determinazione amministrativa di segno negativo sia fondata su una pluralità di ragioni indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse rende inammissibili per carenza di interesse le censure avverso le restanti.
Il Fatto
Una società ha presentato al Comune un progetto per la costruzione di un impianto agricolo a fonte rinnovabile per la produzione di biometano, articolato in digestori, vasche e prevasche. L’opera era stata originariamente autorizzata con PAS dell’1.8.2022, ai sensi degli artt. 6 e 8-bis d.lgs. n. 28/2011, e aveva ottenuto il finanziamento del PNRR.
Il Comune, dopo aver dichiarato l’inefficacia della PAS e disposto il ripristino dello stato dei luoghi, ha rigettato l’istanza di Attestazione di Presentazione del Progetto ex art. 94-bis d.P.R. n. 380/2001, ritenendosi incompetente per superamento dei limiti di altezza dei digestori e indicando la competenza del Genio Civile. Il provvedimento è stato sospeso in via cautelare, con ordine di attivare il contraddittorio procedimentale. Esaurito il nuovo procedimento, il Comune ha adottato un secondo diniego. Contro entrambi gli atti la società ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: il primo diniego ha perso efficacia a seguito dell’avvio del nuovo procedimento, concluso con il secondo provvedimento.
Nel merito, il Collegio ha respinto i motivi aggiunti. La questione centrale riguarda la misurazione dell’altezza dei digestori e le modalità della sua rilevazione, perché dalla dimensione dipende il diverso regime giuridico delle autorizzazioni.
La ricorrente sosteneva che l’altezza di 10,5 metri non fosse indicativa delle dimensioni effettive degli impianti, essendo raggiunta solo a pieno regime, e che rilevasse unicamente l’altezza strutturale. Il TAR non ha condiviso questa ricostruzione: non è irrilevante la difformità tra le caratteristiche indicate nella PAS originaria e le varianti successive, il cui dato più significativo è proprio la maggiore altezza dei digestori, non smentita dalla parte.
Il Collegio ha affermato che, ai fini dell’individuazione dell’organo competente a rilasciare l’autorizzazione sismica, rileva la dimensione dell’impianto nella sua massima altezza, poiché in tale stato va valutata la tenuta sismica dell’opera a fini di prevenzione dei connessi pericoli. Legittimamente, dunque, il Comune ha rilevato che, accertata l’altezza strutturale superiore a 10,50 metri, la competenza istruttoria spetta al Genio Civile, ai sensi del Regolamento Regionale Campania n. 9/2020.
Respinto il motivo principale, il TAR ha ritenuto inammissibili per carenza di interesse le censure residue: la determinazione negativa era fondata su più ragioni autonome e l’inattaccabilità di una sola è sufficiente a sorreggerla. Il Collegio ha richiamato il principio di diritto espresso da TAR Campania, Sez. III, n. 5782 del 2018. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.