Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 102 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto, avviato dinanzi alla Corte dei conti in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., si definisce con sentenza monocratica ai sensi dell’art. 144 c.g.c., poiché la fase collegiale è destinata esclusivamente a decidere l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c. Il deposito dei conti giudiziali da parte dell’ente, con la conseguente richiesta del pubblico ministero di fissazione dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti medesimi, demandate al magistrato designato ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Con ricorso depositato il 17 aprile 2023 la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto degli agenti contabili di un comune per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021. Il giudice designato, accogliendo il ricorso, con decreto assegnava agli agenti contabili il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito presso il comune dei conti giudiziali riferiti agli esercizi indicati nel medesimo decreto.

Il comune provvedeva al deposito dei conti nel maggio 2023. Nel maggio 2024 la Procura regionale depositava l’istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il pubblico ministero dava atto dell’avvenuto deposito dei conti e, sul presupposto del soddisfacimento dei requisiti di legge, concludeva chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della forma della decisione. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale, infatti, è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c.

Il giudice richiama sul punto un indirizzo conforme, citando le sentenze della Sezione giurisdizionale per le Marche nn. 139/2018, 167/2019 e 170/1029, le sentenze della Sezione giurisdizionale per la Liguria nn. 182/2019 e 183/2019, la sentenza della Sezione giurisdizionale per l’Umbria n. 35/2017 e la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania n. 472/2016.

Accertato che i conti degli agenti contabili risultano depositati dal comune e che il pubblico ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza, la Corte procede alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Il giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti da parte del magistrato designato, in base al decreto presidenziale del 4 maggio 2023, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c., richiamando la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 100/2019 e la già citata sentenza della Sezione per la Campania n. 472/2016. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio e manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione al magistrato designato quale relatore dei conti degli agenti contabili degli enti operanti nel territorio della Provincia di Padova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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