Ricorso avverso silenzio su abusi edilizi inammissibile se non notificato al controinteressato (TAR Sardegna n. 102 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio, quando il ricorrente ha chiesto all’amministrazione l’adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi a danno di un soggetto determinato, quest’ultimo assume la qualità di controinteressato e deve essere evocato in giudizio. L’art. 117 c.p.a. impone la notifica del ricorso all’amministrazione e ad almeno un controinteressato, in applicazione del principio generale del contraddittorio integro. La mancata rituale e tempestiva evocazione del controinteressato rende il ricorso inammissibile, anche quando il giudizio non sia propriamente impugnatorio. Nel rito del silenzio i termini processuali sono dimezzati rispetto al rito ordinario, con conseguente tardività degli atti depositati oltre i termini ridotti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di fabbricati e terreni agricoli confinanti con un fondo altrui, aveva inoltrato al Comune un’istanza-diffida il 25.09.2023. Con essa chiedeva l’accertamento di presunti abusi edilizi realizzati in area vincolata e l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti dal d.p.r. n. 380/2001.

L’amministrazione non diede seguito all’istanza. Il ricorrente propose allora ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’obbligo di provvedere con atto espresso, la condanna a provvedere in breve termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si costituì e depositò documenti e memorie solo il giorno precedente l’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rilevato l’inammissibilità delle memorie e dei documenti depositati dal Comune. Nel rito del silenzio, per effetto dell’art. 87, comma 2, c.p.a., tutti i termini sono dimezzati rispetto al rito ordinario di cui all’art. 73 c.p.a.: il deposito documentale deve avvenire entro venti giorni liberi e le memorie entro quindici giorni antecedenti l’udienza camerale. Il deposito del giorno precedente è dunque tardivo.

Il Collegio ha poi esaminato l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica al controinteressato, formulata dalla difesa comunale in discussione orale. L’eccezione è stata ritenuta fondata.

L’azione proposta consegue all’inerzia del Comune rispetto a un’istanza diretta ad attivare poteri repressivi-sanzionatori su opere edilizie riconducibili a soggetti espressamente individuati dal ricorrente e corredata da copiosa documentazione amministrativa, fotografica e planimetrica. In questo contesto, pur nella particolarità del rito, era preciso onere del ricorrente notificare il ricorso al controinteressato, a pena di inammissibilità. L’art. 117 c.p.a. prevede espressamente che il ricorso avverso il silenzio sia notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a.

Il Collegio ha richiamato il principio generale del contraddittorio integro, che impone di evocare in giudizio tutti i soggetti direttamente interessati dall’esito del ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4231 del 2005; Cons. Stato, Sez. V, n. 1696 del 2014). Ha richiamato altresì l’orientamento secondo cui chi subisce i provvedimenti repressivi di abusi edilizi riveste la qualità di controinteressato (Cons. Stato, Sez. II, n. 720 del 2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 2045 del 1999).

Poiché al ricorrente era ben noto il destinatario ultimo dell’iniziativa compulsiva, questi era portatore di un interesse sostanziale conservativo, antitetico a quello azionato. L’omessa evocazione in giudizio del controinteressato ha quindi determinato l’inammissibilità del gravame. Le peculiarità della vicenda hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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