Responsabilità contabile degli amministratori per variazioni non autorizzate della compagine sociale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 18 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di variazione della compagine sociale del beneficiario di un contributo pubblico, previsto dall’Avviso e dal Disciplinare degli obblighi, non decorre dalla data di erogazione del saldo, ma opera per l’intero arco temporale anteriore alla scadenza del triennio che da quella data prende a computarsi. L’art. 17, comma 2, lett. i) del Disciplinare commina la revoca del beneficio per le variazioni intervenute “prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di erogazione del saldo”: il riferimento alla data del saldo individua il solo termine finale del periodo di immodificabilità, non anche il suo termine iniziale. Ne discende che gli amministratori i quali, con condotte consapevoli, abbiano dato attuazione a variazioni non autorizzate, frustrando lo scopo del finanziamento, rispondono a titolo di dolo del danno erariale corrispondente all’anticipazione erogata e non restituita, in solido con la società destinataria degli obblighi.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società e tre soggetti, quali amministratori e soci, per sentirli condannare al risarcimento di euro 56.172,00, in favore dell’Unione europea, dello Stato e della Regione. La somma corrisponde all’anticipazione erogata su un contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione di un piano d’impresa, in regime de minimis, e successivamente revocato per le illegittimità riscontrate nella gestione della compagine sociale.

Secondo la tesi attorea, il Disciplinare sottoscritto dalla società imponeva di non variare la compagine sociale senza preventiva autorizzazione per almeno tre anni dalla erogazione del saldo; il divieto andava riferito, a fortiori, anche alla fase antecedente, in cui era stato erogato il solo acconto. Le richieste di variazione presentate dagli amministratori vennero respinte, ma le quote furono comunque trasferite con atti successivi, fino alla cessione dell’intera partecipazione a una holding. Di qui la revoca e la richiesta di restituzione. I convenuti hanno eccepito la pregiudizialità del giudizio civile sulla revoca, la carenza di legittimazione di uno di essi, cessato dalla carica prima delle modifiche, e l’interpretazione letterale della clausola, che avrebbe ancorato il divieto alla sola erogazione del saldo.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto escluso la sospensione del processo, richiamando l’autonomia della cognizione del giudice contabile e l’ordinanza delle Sezioni riunite n. 2/2018: la pendenza del giudizio civile sulla revoca non integra una pregiudizialità in senso tecnico, né elide il dato dell’avvenuta fuoriuscita delle somme dalle casse dell’amministrazione.

Nel merito, la Corte ha respinto la lettura dei convenuti. Il Disciplinare non è atto negoziato, ma la clausola non lascia dubbi già sul piano letterale: la locuzione “prima” accostata ai “(tre) anni dalla data di erogazione del saldo” designa una frazione temporale più ampia del triennio, comprensiva di tutto il tempo anteriore e del triennio stesso, che ne costituisce il termine ultimo. La data del saldo individua, dunque, il solo termine finale del periodo di immodificabilità.

L’interpretazione trova conferma sistematica nelle altre cause di revoca previste dallo stesso art. 17, che per la natura delle fattispecie contemplate non potevano che riferirsi anche alla fase antecedente al saldo, e nella finalità dell’intervento, volta a stimolare un salto qualitativo delle imprese mediante investimenti in innovazione produttiva. La stabilità societaria è funzionale a tale obiettivo, poiché l’instabilità impedisce il successo di una strategia di sviluppo nel tempo.

Su questa premessa la Corte ha accertato che i due amministratori hanno consentito, con la loro condotta, un radicale snaturamento dell’assetto societario, pur di fronte ai motivati dinieghi dell’amministrazione. Uno ha richiesto più autorizzazioni non concesse e ha presenziato, consentendovi, ai trasferimenti delle quote rifiutate; l’altro ha sottoscritto una ulteriore richiesta indicando come soci soggetti già fuoriusciti e ha manifestato il proprio gradimento alla cessione delle quote, sottraendo la società agli obblighi assunti. Il quadro è di totale spregio per la continuità della compagine, fino alla sua trasformazione in mera partecipata, con frustrazione dello scopo del finanziamento.

Ne è derivata la condanna solidale dei due amministratori e della società al pagamento di euro 56.172,00 in favore della Regione, oltre rivalutazione e interessi dalla pubblicazione. È stata invece respinta la domanda verso il terzo convenuto, che risultava avere solo sottoscritto la domanda e il Disciplinare, senza che gli si possano imputare le modifiche compiute da chi gli è subentrato nella carica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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