Non luogo a provvedere per difetto di contrasto nel controllo successivo (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 23 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, non accompagnata da alcuna questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile, integra una mera problematica procedurale e non legittima l’esercizio della funzione. In difetto di tale presupposto, assorbente rispetto ad ogni altro profilo, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto prot. n. 11888 del 1° settembre 2021 di un istituto comprensivo statale, concernente l’assunzione a tempo indeterminato di una docente. Il provvedimento era stato restituito privo del visto perché inviato al controllo preventivo non contestualmente alla sua adozione, come richiesto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011.
A fronte dell’osservazione, il dirigente scolastico aveva chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, dando conto delle ragioni del ritardo. La RTS ha trasmesso gli atti alla Sezione. La fattispecie si colloca tra n. 78 provvedimenti analoghi, deferiti cumulativamente alla valutazione collegiale, tutti accomunati dalla medesima criticità: l’asserita impossibilità di esercitare il controllo per la tardività dell’invio.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione è circoscritta territorialmente alla sola RTS di Venezia, non risultando altri precedenti analoghi nella banca dati della Corte. L’Ufficio di controllo ha chiesto il non luogo a provvedere; la RTS ha replicato sostenendo che il contrasto potrebbe ravvisarsi anche in forma implicita, quando l’amministrazione non giustifichi il ritardo o lo faccia in termini vaghi.
La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 9/Contr/2012, secondo cui il controllo ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 è volto a valutare la fondatezza delle osservazioni formulate ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi. Da ciò discende che il presupposto sostanziale è un contrasto reale in punto di diritto, con assunzione espressa di responsabilità da parte del dirigente.
La giurisprudenza contabile invocata dalla RTS è giudicata inconferente: in quei casi si verteva in termini stabiliti a pena di decadenza, oppure il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità, o ancora gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito. Nella specie, invece, manca ogni questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile: emerge solo una tematica procedurale di tempistiche di invio, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.
Il Collegio sottolinea che il ritardo arreca un vulnus all’effettività del controllo preventivo e che le amministrazioni devono tener conto dei relativi termini. Ciò nonostante, l’atto esula dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011: difettando il contrasto, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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