Diniego di discarico e prescrizione dei crediti affidati al concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 175 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione dei crediti degli enti locali perde il diritto al discarico delle quote inesigibili quando omette gli atti interruttivi della prescrizione e lascia prescrivere il credito dell’ente, così da pregiudicarne definitivamente la recuperabilità. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è azione demolitoria del provvedimento, ma verte sul diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il ragionevole affidamento del concessionario sull’applicabilità della normativa derogatoria esclude l’inadempienza per la sola omessa comunicazione di inesigibilità, ma non lo esonera dalla verifica degli ulteriori presupposti sostanziali. La rottamazione intervenuta dopo che l’azione di recupero è divenuta inutile non sana il pregiudizio già prodotto. Respinto il ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non a un ottavo.

Il Fatto

Un Comune avvia una verifica su numerose partite di crediti affidati a una società concessionaria della riscossione, contestando la mancata e protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non ritenendo fondate le risposte ottenute, l’ente adotta numerosi provvedimenti di diniego del discarico. La società impugna dinanzi alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, invocando la disciplina derogatoria della legge finanziaria per il 2015.

La vicenda processuale si articola in più fasi, con rinvii alla Corte costituzionale e sospensione dei giudizi; i giudizi sono poi riassunti. Nel giudizio odierno la controversia riguarda una singola partita relativa a crediti sorti verso un debitore per ruoli degli anni 2000-2004. La società, con memorie successive, articola nuove eccezioni; il Comune ne deduce l’inammissibilità come mutatio libelli e ne contesta la fondatezza. Il Pubblico Ministero conclude per l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la propria sentenza n. 69/2023 depositata il 29 settembre 2023, che ha deciso nel merito analogo ricorso. Il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., si afferma, non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore e non è azione demolitoria, ma riguarda la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.

Le sentenze della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022 hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. È infondata la prospettazione di un termine ancora pendente. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole (seppure erroneo) affidamento, la società non può dirsi inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini: occorre verificare gli ulteriori presupposti sostanziali. Il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire la riscossione; il Collegio tiene conto delle somme medio tempore riscosse.

Nel caso concreto il diniego di discarico è legittimo per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. La documentazione mostra un’attività di riscossione disordinata, episodica, frazionata in atti ripetitivi, con lunghe pause e senza alcun recupero. Non risultano atti interruttivi della prescrizione, con perdita definitiva dei crediti dell’ente. Per alcune annualità la cartella è stata notificata oltre il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999, ulteriore autonoma causa di perdita del discarico.

Quanto allo ius superveniens, alcuna rilevanza ha la rottamazione dei crediti ex art. 4, d.l. n. 119/2018 e art. 4, d.l. n. 41/2021: alla data di entrata in vigore, per l’inidoneità delle azioni poste in essere, la possibilità di esito positivo era già gravemente pregiudicata. Sul quantum, l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 riserva la riduzione a un ottavo al pagamento entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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