Inottemperanza all’ordine di demolizione e sospensione cautelare del giudizio (TAR Liguria n. 102 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice amministrativo, con ordinanza cautelare, sospenda l’esecuzione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sospenda il giudizio in attesa della definizione dell’appello sulla legittimità dell’ordine demolitorio, l’inottemperanza all’ordine di ripristino non è esigibile fino alla definizione del giudizio di impugnazione. Ne consegue che il provvedimento di acquisizione gratuita emanato nelle more difetta del proprio presupposto e va annullato. La demolizione eseguita entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, decorrente dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, è tempestiva e conferma l’insussistenza dell’inottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile ad uso magazzino in area soggetta a vincolo paesaggistico, lo demolivano e ricostruivano nel 2012, mutandone la destinazione in abitazione monofamiliare. Il Comune respingeva la prima istanza di accertamento di conformità, qualificando l’intervento come sostituzione edilizia, e ingiungeva la demolizione. Analogo esito aveva la seconda istanza di sanatoria.

Accertata la mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, il Comune emanava l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e di un’ulteriore area di dieci volte la superficie ritenuta abusiva, irrogando la sanzione pecuniaria di ventimila euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. I privati impugnavano l’atto davanti al TAR, che ne sospendeva l’esecuzione in via cautelare e sospendeva il giudizio in attesa dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si contesta il difetto del presupposto dell’acquisizione, costituito dall’inottemperanza all’ordine demolitorio. Il ricorrente richiama l’ordinanza n. 119/2017, con cui lo stesso Tribunale aveva sospeso l’atto impugnato e il giudizio, riconoscendo la pregiudizialità del processo pendente davanti al Consiglio di Stato.

Su tale premessa il TAR ritiene fondata la doglianza. In virtù del particolare provvedimento cautelare, prima della definizione del giudizio di appello la demolizione non era esigibile dai ricorrenti. La sospensione cautelare dell’ordine demolitorio sottrae dunque fondamento alla contestazione dell’inottemperanza.

Il Collegio considera inoltre il comportamento successivo dei privati. Alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 12.5.2023, che ha confermato la legittimità dell’ordine di ripristino, essi hanno demolito l’edificio in data 4.7.2023, come attestato dalla relazione versata in atti. Il lasso di tempo rientra nel termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che nel caso in esame ha iniziato a decorrere dalla pubblicazione della pronuncia di appello.

La censura relativa alla quantificazione dell’area acquisita resta assorbita, perché il secondo e il terzo motivo dipendono dal primo, mentre il quarto, concernente il difetto di avviso di avvio procedimentale, è assorbito per economia processuale. Dall’eventuale accoglimento non deriverebbe ai ricorrenti alcun vantaggio ulteriore rispetto all’annullamento degli atti gravati.

Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati, con salvezza degli eventuali provvedimenti ulteriori dell’amministrazione in punto di esatto adempimento all’ordine ripristinatorio. La singolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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