Il difensore distrattario è l’unico legittimato all’ottemperanza del giudicato (TAR Toscana n. 1489 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente e procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite resta irrilevante ai fini della verifica dell’adempimento, poiché l’obbligo esecutivo grava sull’amministrazione nei confronti della parte vittoriosa. Il ricorso per ottemperanza è fondato quando non sia dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto e l’esecuzione del giudicato non sia ancora conclusa.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, con sentenza n. 553/2024 del 02 luglio 2024, l’accertamento del diritto alla carta docente per l’importo di euro 500,00 annui, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti di legge. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero dell’istruzione e del merito ed era passata in giudicato.
Poiché l’amministrazione aveva corrisposto solo la sorte capitale e non gli accessori, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che non risultava dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. L’amministrazione, infatti, aveva provveduto al pagamento della sola sorte capitale, omettendo gli accessori riconosciuti in sentenza, ossia interessi e rivalutazione.
Il TAR ha giudicato irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite. Sul punto richiama il consolidato orientamento secondo cui, per effetto del provvedimento di distrazione, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne consegue che il difensore distrattario è l’unico legittimato a domandare l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.
Il Collegio ha inoltre escluso qualsiasi ostacolo normativo alla corresponsione delle somme, essendo stato notificato il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e risultando ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, assegnando il termine di 30 giorni per gli adempimenti. Ha quindi nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, per il caso di inerzia, con ulteriore termine di 60 giorni e possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.
Nota della Redazione
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