Proroga esclusione da VIA sindacabile solo per sopravvenienze attuali (TAR Calabria n. 288 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di proroga dell’esclusione dalla valutazione di impatto ambientale non rinnova il giudizio di compatibilità ambientale originario, ma ne verifica l’attualità rispetto alle sopravvenienze idonee a renderlo non più valido. Il parametro di legittimità non coincide con la valutazione dell’esclusione iniziale, ormai inoppugnabile, bensì con la verifica del mutamento delle condizioni antecedenti. La proroga costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, dell’arbitrarietà o dell’evidente travisamento dei fatti. Le censure che si risolvono in valutazioni di merito alternative a quelle dell’amministrazione sono inammissibili.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disposto la proroga dell’esclusione dalla VIA di un progetto di parco eolico, già escluso con provvedimento regionale del 2006 e prorogato con successivi decreti. Il provvedimento impugnato richiama il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale.
La ricorrente ha dedotto la mancata valutazione di incidenza, la carenza dello studio preliminare e l’omessa considerazione delle sopravvenienze: effetti di cumulo con altri impianti, vincoli paesaggistici e forestali, inidoneità dell’area, misure di compensazione e impatti sull’economia locale. Il Ministero, la Regione e la società controinteressata hanno resistito; una associazione è intervenuta ad opponendum. In sede cautelare il Tribunale ha rigettato l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità, escludendo che il provvedimento di proroga dell’esclusione dalla VIA rientri tra i “provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione” e sia dunque soggetto al rito speciale di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. La qualificazione composita dell’autorizzazione unica non si estende alla proroga.
Definito il thema decidendum, il Tribunale chiarisce che il parametro di legittimità non è la valutazione dell’esclusione originaria, non contestata e ormai inoppugnabile, ma la verifica dell’attualità delle conclusioni allora rassegnate in ordine alla compatibilità ambientale, avuto riguardo alle sopravvenienze idonee a renderle non più attuali. Il provvedimento è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti.
Il primo motivo è in parte inammissibile, perché i profili di censura sottendono l’assenza degli elementi anche nei provvedimenti pregressi divenuti definitivi, e per il resto infondato: la vicinanza ai siti Natura 2000 e ai Laghi di Angitola e Lacina costituisce elemento preesistente, rispetto al quale la proroga ha sola funzione di verifica. Il parere della Commissione Tecnica ha valutato caratteristiche del progetto e distanza dai siti, escludendo significative interferenze.
Il secondo motivo è parimenti respinto. La Commissione ha esaminato le sopravvenienze dedotte: quanto all’effetto cumulo, ha valutato l’interazione con altri impianti e la ricorrente non dimostra che i parchi menzionati fossero già approvati prima dell’esclusione originaria; quanto alla pianificazione, il Q.T.R.P. non ha apportato modifiche alla destinazione d’uso dell’area. Le restanti doglianze, comprese quelle su alternative, misure di compensazione e impatti sull’economia locale, sono generiche e attinenti al merito, senza confutare la ragionevolezza della posizione amministrativa. Il ricorso è integralmente respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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