Sanzione ARERA annullata per difetto di motivazione sul quantum (TAR Lombardia n. 1030 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’Autorità di regolazione che esercita il potere sanzionatorio è tenuta a dare evidenza del percorso logico-giuridico con cui, applicando i criteri del proprio Regolamento sanzioni, perviene alla determinazione in concreto del quantum della sanzione pecuniaria. La mera enunciazione dei parametri di quantificazione, senza illustrazione del procedimento di calcolo e degli aumenti e delle riduzioni praticati, integra difetto di motivazione e vulnera il diritto di difesa. L’attività determinativa del quantum è espressione di ampia discrezionalità e gode di limitata sindacabilità giurisdizionale, ma resta subordinata al rispetto dei canoni di logicità, congrua motivazione e proporzionalità. Il ri-esercizio del potere sanzionatorio in ottemperanza a una sentenza di annullamento costituisce nuovo procedimento e non prosecuzione del primo.
Il Fatto
La società ricorrente opera come trader nel mercato elettrico ed è titolare di unità di consumo, quindi utente del servizio di dispacciamento in prelievo. Con una prima deliberazione prescrittiva ARERA le contestò una programmazione non diligente dei prelievi per il periodo gennaio-luglio 2016, in violazione dell’art. 14, comma 6, deliberazione ARERA n. 111/2006; con successiva deliberazione le inflisse una sanzione amministrativa pecuniaria di circa euro 187.000,00.
La società impugnò il provvedimento sanzionatorio. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6504/2021, annullò la delibera sanzionatoria e, con la sentenza n. 1391/2021, annullò il primo provvedimento prescrittivo. ARERA adottò quindi un nuovo provvedimento prescrittivo e, su quella base, rideterminò la sanzione in euro 180.000,00 con la deliberazione n. 616/2022, impugnata con l’odierno ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la funzione del servizio di dispacciamento, esercitato in concessione dal gestore della rete, che assicura l’equilibrio istantaneo tra produzione e consumo. Il sistema disciplina lo sbilanciamento tra programmi e prelievi effettivi: oltre la soglia di tolleranza del 30% prevista per la zona di riferimento, l’utente consegue un vantaggio economico a carico del gestore, con incidenza sulla componente uplift gravante sugli utenti finali.
Il primo motivo è respinto. Il Consiglio di Stato, annullando la prima sanzione, aveva lasciato salvo il riesercizio del potere sanzionatorio sulla base di un nuovo accertamento prescrittivo. La delibera impugnata non è dunque mera riformulazione della sanzione annullata, ma nuovo provvedimento fondato su una nuova prescrizione non rimossa dall’ordinamento.
Respinti anche i motivi sul procedimento. Al nuovo procedimento non si applicano i termini di avvio e di conclusione del Regolamento sanzioni, perché il ri-esercizio del potere non costituisce continuazione temporale del primo procedimento. Quanto alle risultanze istruttorie, il gestore aveva comunicato gli esiti della regolazione delle partite economiche e la società non aveva formulato osservazioni nel termine assegnato.
I motivi sull’applicazione retroattiva della soglia del 30% sono dichiarati inammissibili, perché ripropongono questione coperta dal giudicato della sentenza n. 1391/2021. Il Collegio ribadisce che la banda di tolleranza è adeguatamente rappresentativa del margine di errore anche per gli operatori con piccoli portafogli. Il motivo sul ne bis in idem è infondato: il secondo provvedimento prescrittivo non irroga una sanzione, ma ordina la restituzione dell’indebito.
È invece fondato, nei termini che seguono, il motivo sul quantum. L’art. 11 della legge n. 689/1981 e l’art. 24 del Regolamento sanzioni impongono all’Autorità di dare contestuale evidenza del modo in cui applica i criteri di quantificazione. ARERA ha indicato i parametri rilevanti, ma non ha esplicitato il percorso logico-giuridico-fattuale che l’ha condotta all’importo applicato, né gli aumenti e le riduzioni praticati, così vulnerando il diritto di difesa. Il motivo di illegittimità derivata resta assorbito. Il ricorso è accolto e la delibera annullata, con caducazione degli atti legati da nesso di presupposizione; spese a carico di ARERA, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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