Obbligo di provvedere sul riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero (TAR Lazio n. 6453 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, seguita dalla scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione, integra la fattispecie del silenzio-inadempimento. Il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve provvedere è quello di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. L’inerzia serbata dall’Amministrazione oltre tale termine legittima il ricorso avverso il silenzio e l’ordine al giudice amministrativo di provvedere entro un termine determinato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito presso un’università spagnola, ai sensi della direttiva 2013/55/UE. Non avendo ricevuto alcuna risposta dall’Amministrazione nel termine di legge, il ricorrente lamentava la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia di quello specifico di tre mesi fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Amministrazione a provvedere sul riconoscimento del titolo, necessario per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando i presupposti dell’obbligo di provvedere nella presentazione di una formale istanza e nella scadenza del relativo termine senza che l’Amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. Entrambi i presupposti risultavano integrati nel caso di specie, atteso che l’Amministrazione non si era pronunciata sulla domanda presentata nell’aprile del 2025, nonostante il decorso del termine complessivo di quattro mesi, considerata anche l’eventuale richiesta di integrazioni documentali contemplata dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007.

Il Tribunale ha evidenziato che dagli atti di causa non risultava alcuna richiesta di integrazione della domanda, né alcun provvedimento espresso, perfezionandosi così la fattispecie del silenzio-inadempimento. La pronuncia ha quindi ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso.

Per l’ipotesi di persistente inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Sia l’Amministrazione sia il commissario ad acta, nel portare a compimento il procedimento di riconoscimento, sono tenuti a conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come enunziati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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