Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Marche n. 1030 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 costituisce condizione di procedibilità del ricorso. Accertato l’inadempimento del giudicato e non essendo state opposte ragioni contrarie alla spettanza della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e assegna un termine per l’adempimento. In caso di inutile decorso di tale termine, la nomina del commissario ad acta assicura l’esecuzione materiale del giudicato. È invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando manchino particolari motivi di dubbio circa il sollecito adempimento e la nomina del commissario risulti sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme ivi liquidate per gli anni scolastici considerati. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Rilevando che il giudicato non era stato eseguito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza opporre difese di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Ha rilevato che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa giudiziaria, era decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione dilatoria risulta quindi integrata.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il giudice ha constatato l’assenza di esecuzione del titolo e ha rilevato che l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia rispetto al contenuto del giudicato integra pertanto l’inottemperanza.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha inoltre nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Tribunale non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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