Silenzio di ARERA sull’approvazione del PEF e natura endoprocedimentale della delibera istruttoria (Cons. Stato n. 10315 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. veicola la pretesa alla conclusione del procedimento amministrativo e all’accertamento dell’obbligo di provvedere, non già quella a un riscontro analitico delle singole contestazioni di merito avanzate dal ricorrente. L’adozione, nel corso del giudizio, di atti che dispongono un supplemento istruttorio e prendono atto dei parametri determinati dall’Ente territorialmente competente non integra l’atto conclusivo del procedimento di approvazione del PEF aggiornato e validato, ove la relativa disciplina riservi all’Autorità una verifica di coerenza regolatoria sostanziale e non un mero controllo formale. La comunicazione dell’opportunità di disporre un riesame delle determinazioni tariffarie non esonera dall’obbligo di provvedere né integra un’ipotesi legale di proroga del termine procedimentale. Il silenzio serbato dall’Autorità resta dunque illegittimo e l’obbligo di concludere con provvedimento espresso non viene eliso dalla sopravvenuta sostituzione di un atto endoprocedimentale.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il silenzio serbato da ARERA nei procedimenti per l’approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei PEF relativi a tre comuni, validati dall’ETC regionale con distinte determine e trasmessi in pari data all’Autorità. Il gestore del servizio di igiene urbana ha impugnato l’inerzia dinanzi al TAR Lombardia.

Con sentenza n. 3339 del 20 ottobre 2025 il TAR ha dichiarato l’illegittimità del silenzio, ordinando ad ARERA di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni e nominando, in caso di ulteriore inadempimento, il Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. ARERA ha interposto appello, deducendo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a fronte di una propria delibera e, in via subordinata, della nota con cui l’ETC ha comunicato la necessità di un riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità dell’appello formulata dall’appellata. L’adozione, nelle more, di nuovi provvedimenti di validazione da parte dell’ETC non è idonea, di per sé, a determinare l’improcedibilità: ARERA conserva un interesse attuale e concreto alla riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato l’illegittimità del silenzio con riferimento al procedimento di approvazione del precedente atto di validazione.

Il Consiglio rileva poi che l’appello censura la sentenza unicamente nella parte relativa all’eccezione di improcedibilità. Nessuna specifica doglianza è stata articolata avverso i capi che hanno escluso la previsione di un termine di conclusione nella disciplina di settore, hanno applicato il termine di trenta giorni dell’art. 2 legge n. 241/1990, hanno qualificato la richiesta di chiarimenti come tardiva e non sospensiva, e hanno dichiarato illegittimo il silenzio. Su tali capi si è formato il giudicato.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’interesse che sorregge il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo e autonomamente impugnabile, non quello a un riscontro alle singole contestazioni dei gestori. La delibera valorizzata da ARERA non ha natura definitiva: ai sensi dell’art. 8 della delibera 363/2021/R/RIF, la procedura si articola in predisposizione, validazione e verifica di coerenza regolatoria, e si conclude con l’atto di approvazione. Il richiamato punto 2 della delibera non reca una valutazione di coerenza, ma sancisce l’applicazione provvisoria della tariffa dell’ETC «fino all’approvazione da parte dell’Autorità», confermando la natura endoprocedimentale dell’atto. La verifica spettante all’Autorità, come chiarito da Cons. Stato sez. IV n. 9788 del 2024, non è un mero controllo formale, ma si estende all’equilibrio della gestione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La nota dell’ETC è stata depositata in primo grado oltre i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., come ridotti dal rito camerale ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. Nel merito, alla data della comunicazione il termine per la conclusione del procedimento era già decorso, e la nota non ha determinato il venir meno dell’atto di validazione. La mera comunicazione dell’opportunità di un riesame non esonera dall’obbligo di provvedere.

Le nuove determine di validazione, di contenuto confermativo, non elidono l’inadempimento: non avviano un nuovo procedimento, ma sostituiscono un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento già avviato, che deve essere concluso entro 90 giorni, con conferma del Commissario ad acta. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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