Quote latte, il ricalcolo Agea precedente all’11 agosto 2023 è privo di effetto e va rideterminato (TAR Lombardia n. 1197 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare latte già notificate da Agea prima dell’11 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2023, sono prive di effetto e sono sostituite da quelle emesse secondo i nuovi criteri fissati dall’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023. Ne consegue la cessazione della materia del contendere nel giudizio di annullamento avverso la comunicazione di ricalcolo priva di effetti, atteso che l’amministrazione ha doverosamente annullato l’atto in autotutela.
Il Fatto
La ricorrente, un’azienda agricola, impugnava la comunicazione con cui Agea aveva provveduto al ricalcolo del prelievo supplementare latte per le annualità 1995/1996 e 1996/1997. Il provvedimento, adottato in data 12 dicembre 2022, era stato emesso in esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea rese nelle cause riunite in materia di quote latte. La società chiedeva l’annullamento dell’atto deducendone l’illegittimità.
Nel corso del giudizio, Agea si costituiva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver annullato in autotutela la comunicazione impugnata, in quanto superata da una sopravvenienza normativa che ne aveva disposto la perdita di efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, nel corso del giudizio, il legislatore nazionale ha introdotto l’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023 ed entrato in vigore l’11 agosto 2023. La norma ha imposto ad Agea di rideterminare nuovamente il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l’imputazione e ne dispone il ricalcolo, dettando al contempo i parametri e i criteri da seguire.
Il quarto comma dell’art. 10-bis ha inoltre previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle emesse secondo i nuovi criteri previsti dai commi precedenti.
Poiché l’atto di ricalcolo impugnato era stato emesso prima dell’11 agosto 2023, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso fosse stato doverosamente annullato dall’amministrazione e che, comunque, dovesse ritenersi ex lege privo di effetto. L’amministrazione resistente aveva peraltro dato atto della circostanza, avendo adottato un apposito provvedimento di annullamento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all’intero ricorso, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della risalenza nel tempo della causa e della limitata attività difensiva svolta dalle parti.
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Nota della Redazione
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