Porto di fucile e inaffidabilità per frequentazioni e remissione di querela (TAR Campania n. 3845 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma un’eccezione al normale divieto, riconoscibile solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso dell’arma e della insussistenza di dubbi, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità e non richiede una motivazione particolare, salvo il limite della sussistenza dei presupposti idonei a escludere che le valutazioni siano irrazionali o arbitrarie. Il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. è differente, quanto a presupposti e funzioni, da quello di responsabilità penale: il primo è prognostico e precauzionale, il secondo repressivo e improntato a tassatività. Ne consegue che l’Amministrazione può valutare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica anche quando il procedimento penale si sia concluso con remissione di querela o archiviazione, senza che tali esiti facciano venir meno il giudizio di inaffidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il provvedimento con cui la competente autorità di pubblica sicurezza ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro a volo. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto il controllo del ricorrente in più occasioni in compagnia di soggetti gravati da precedenti di rilevante allarme sociale e l’iscrizione dello stesso in un procedimento penale per il reato di minacce, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

Il ricorrente ha articolato tre motivi: la violazione delle garanzie partecipative e dell’accesso agli atti, con asserita omessa considerazione delle osservazioni difensive; la contraddittorietà della motivazione per difformità tra preavviso di rigetto e provvedimento finale; l’illegittimità dell’utilizzo, ai fini del diniego, di un procedimento penale estinto per remissione di querela. L’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla premessa che il porto d’armi rappresenta un’eccezione al normale divieto e che il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ricorda che la valutazione di non affidabilità può giustificarsi anche in situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma genericamente non ascrivibili a buona condotta.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra giudizio amministrativo e accertamento penale. Il Tribunale distingue nettamente i due piani: il giudizio di affidabilità sull’uso delle armi si fonda su una prognosi e svolge una funzione precauzionale; il giudizio penale è improntato al principio di tassatività, svolge funzione repressiva e presuppone un accertamento dei fatti al di sopra di ogni ragionevole dubbio. Da ciò discende che l’autorità di pubblica sicurezza può valutare i fatti di reato nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento, tanto più quando questo si concluda con sentenza di non luogo a procedere per ritiro della querela o per estinzione del reato, esiti che lasciano impregiudicato l’accertamento dei fatti.

Anche l’archiviazione o la remissione di querela, osserva il Collegio, non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità. Nel caso concreto l’Amministrazione ha valorizzato non solo il procedimento penale per minacce, ma anche le numerose frequentazioni del ricorrente con soggetti attenzionati per reati di rilevante allarme sociale, controlli avvenuti in autoveicoli e in luoghi diversi di Napoli, lontani dall’attività commerciale del ricorrente. Ciò smentisce la tesi della occasionalità dei contatti.

Il Tribunale respinge quindi il primo motivo, risultando dalla documentazione che la difesa del ricorrente ha preso visione della documentazione richiesta e che le osservazioni difensive sono state analizzate e puntualmente confutate nel provvedimento finale. Infondato è anche il secondo motivo: l’omessa indicazione, nel preavviso di rigetto, di due ulteriori controlli rispetto ai sei già rappresentati non depotenzia il corredo motivazionale né ha impedito l’esercizio delle garanzie difensive. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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