Modifica della lex specialis PNRR e riapertura dei termini per par condicio (Cons. Stato n. 10317 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso a finanziamenti PNRR, la nota ministeriale che restringe il novero dei beni ammissibili dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande non costituisce rettifica di un errore materiale, ma modifica con portata innovativa della lex specialis. L’amministrazione non può emendare la disciplina selettiva mediante mere specificazioni sopravvenute, perché ciò viola il principio della par condicio e della predeterminazione dei criteri di esame delle domande. Il vizio si sana, in sede conformativa, con la riapertura generalizzata del procedimento, non con l’adeguamento spontaneo del singolo concorrente esposto altrimenti a inammissibilità per aggiramento del termine perentorio. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti di legittimità quando la controversia attiene all’interpretazione e applicazione della lex specialis e non a valutazioni tecniche discrezionali.
Il Fatto
Una società consortile operante nel settore agrumicolo e agrituristico partecipa all’avviso ministeriale per la logistica agroalimentare nell’ambito della misura PNRR M2C1. Il progetto, di importo superiore ai sei milioni di euro, viene inserito in graduatoria. All’esito dell’istruttoria l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti rileva undici profili ostativi e propone il rigetto; il Ministero dispone quindi la non ammissione al finanziamento.
La società impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento negativo, l’avviso e il decreto ministeriale, proponendo anche motivi aggiunti avverso la nota ministeriale sui veicoli finanziabili e l’allegato tecnico sull’applicazione del principio DNSH. Il TAR accoglie in parte il ricorso e annulla la nota di diniego, respingendo la domanda risarcitoria. Propongono appello l’Agenzia, in via principale, e la società, in via incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i gravami. Sul primo motivo dell’appello principale osserva che le doglianze accolte in primo grado riguardano essenzialmente l’interpretazione e l’applicazione della lex specialis, come l’individuazione dei costi finanziabili, e non questioni di dimensione tecnica. Non vi è perciò sostituzione dell’amministrazione né necessità di verificazione o consulenza tecnica, restando il sindacato nei limiti di legittimità.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti, la Corte esclude che la nota ministeriale e l’allegato tecnico avessero efficacia immediatamente lesiva. Il ricorso per motivi aggiunti risulta notificato entro il termine di decadenza dalla comunicazione del provvedimento finale; il refuso nella indicazione dell’allegato è errore materiale macroscopico che non ha impedito al giudice di cogliere la doglianza.
Sul punto centrale della prova di resistenza, la Corte rileva che la società ha dimostrato, con consulenza tecnica, il raggiungimento delle soglie di tagging ambientale e digitale richieste dall’avviso. La stessa appellante ha ammesso che le soglie risulterebbero rispettate. La Corte passa quindi all’esame del merito e conferma la sentenza: la nota ministeriale sui veicoli ha determinato un mutamento sopravvenuto della disciplina selettiva, restringendo il novero dei mezzi ammissibili in violazione del principio di par condicio. L’accoglimento comporta, in sede conformativa, la riapertura generalizzata del procedimento.
La Corte ritiene inoltre erronea la pretesa dell’Agenzia di esigere date di inizio e fine lavori non conoscibili dall’istante, poiché il termine decorre dalla concessione delle agevolazioni e il cronoprogramma allegato è sufficientemente dettagliato. Non condivisibile è anche la richiesta, per i progetti sotto soglia, di un’analisi quantitativa ulteriore rispetto a quella qualitativa prevista dal regime semplificato. Quanto all’appello incidentale, la linea di lavorazione e i macchinari di pulizia non risultano strettamente funzionali alla logistica ai sensi del chiarimento ministeriale, con conseguente conferma del rigetto.
Nota della Redazione
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