Giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta sull’importo dovuto (TAR Lombardia n. 880 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e le assegna un termine per l’esecuzione, nominando per il caso di inerzia il commissario ad acta. Il ricorso è sorretto dal titolo esecutivo ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalla legge. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che deve corrispondere capitale e interessi nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso perché l’azione esecutiva sia avviata. L’attività del commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, senza compenso.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al pagamento, a titolo di carta docente, di una somma annua per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Non essendo intervenuto il pagamento, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina del commissario ad acta per la perdurante inerzia e la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto. Esso ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui la conseguenza: l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi vanno verificati nella loro esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: solo dopo tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo può essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori maturati e degli interessi legali successivi. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, anche in ragione della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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