Decadenza del permesso di costruire per silentium: il dies a quo decorre dalla conoscenza dell’autorizzazione paesaggistica (TAR Puglia n. 854 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza del permesso di costruire formato per silenzio assenso ex art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 presuppone la corretta individuazione del dies a quo del termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 15, comma 2, del medesimo d.P.R. Detto termine non decorre dalla data di adozione dell’autorizzazione paesaggistica — presupposto fondamentale per il perfezionamento del titolo tacito — se questa non è stata comunicata al privato né dallo stesso conosciuta. In tal caso, il termine decorre dal momento in cui il richiedente ha avuto effettiva conoscenza dell’intervenuta adozione dell’autorizzazione. L’inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica, correlata all’acquisto di efficacia del titolo edilizio ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, segue la sorte del titolo e non può essere dichiarata laddove la decadenza di quest’ultimo risulti illegittima.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano la nota del Comune di Otranto che dichiarava la decadenza del permesso di costruire per silenzio assenso, formatosi su un’istanza del 2017 per la realizzazione di una piscina per idroterapia a servizio di un agriturismo. L’Amministrazione individuava il termine per l’inizio dei lavori decorrendo dal 7.2.2019, data in cui il titolo si era tacitamente perfezionato, novanta giorni dopo l’adozione dell’autorizzazione paesaggistica dell’8.11.2018. I ricorrenti sostenevano, invece, di non aver mai ricevuto comunicazione di tale autorizzazione, appresa solo il 24.1.2024, e di non poter quindi subire la decadenza per mancato inizio dei lavori.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia accoglie il ricorso, ritenendo il provvedimento di decadenza illegittimo per erronea individuazione del dies a quo. Premesso che entrambe le parti concordavano sull’avvenuta formazione del titolo edilizio per silentium, la questione controversa riguardava esclusivamente la data di decorrenza del termine annuale per l’inizio dei lavori.

Il Collegio osserva che non vi è alcun riscontro che l’autorizzazione paesaggistica n. 88/2018 sia stata comunicata al richiedente o da questi conosciuta prima del 24.1.2024. La nota dell’ufficio tecnico dell’8.11.2018 non fa riferimento all’adozione dell’autorizzazione, limitandosi a richiedere pagamenti per l’istruttoria. Allo stesso modo, la nota del Comune che indica il destinatario dell’autorizzazione non prova l’effettivo invio del provvedimento.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza che ammette la formazione del silenzio assenso anche per i beni vincolati (citando Cons. Stato, IV, n. 9969/2023 e TAR Puglia, Lecce, I, n. 293/2024), ma la distingue: in quei casi era il richiedente a depositare l’autorizzazione paesaggistica, rendendo superflue ulteriori acquisizioni; nella fattispecie, invece, l’autorizzazione non era ancora stata adottata al momento dell’istanza. Sarebbe quindi irragionevole e contrario al principio di buona fede far decorrere il termine da un atto mai portato a conoscenza del privato. Neppure le deduzioni svolte nel pregresso giudizio tra le parti, ove i ricorrenti avevano prospettato la formazione del silenzio nel 2019, possono incidere sull’interpretazione della disciplina legale.

Dall’illegittimità della decadenza consegue anche l’illegittimità della dichiarata inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica, il cui termine quinquennale di validità è correlato all’acquisto di efficacia del titolo edilizio. Il Tribunale annulla integralmente il provvedimento impugnato, assorbendo le ulteriori censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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