Omessa impugnazione dell’atto presupposto e inammissibilità del ricorso avverso l’atto applicativo (TAR Basilicata n. 105 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso avverso l’atto consequenziale, salvo che non si deducano vizi propri di quest’ultimo. L’atto che delimita le competenze tra enti gestori di siti Natura 2000 e definisce a monte le sfere soggettive di attribuzione è immediatamente lesivo e va impugnato tempestivamente, non potendo la lesione essere fatta valere solo contro il successivo provvedimento meramente applicativo ed esecutivo.
Il Fatto
Il Ministero della difesa, tramite il Reparto biodiversità di Martinafranca, ente di gestione delle riserve naturali statali “Metaponto” e “Marinella di Stornara”, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione Basilicata rilasciava parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), fase di screening, per un nuovo stabilimento balneare insistente all’interno della ZPS “Corridoio Ionico di migrazione” ma all’esterno delle riserve statali. Il ricorrente lamentava la mancata acquisizione del proprio parere obbligatorio.
La controinteressata eccepiva l’inammissibilità del ricorso, evidenziando la mancata impugnazione della DGR n. 748 del 2024 che, istituendo la ZPS e individuando la Regione quale ente gestore, costituiva l’atto presupposto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione, richiamando un precedente specifico reso in similare questione nella stessa udienza. La DGR n. 748/2024 ha istituito la ZPS, ha individuato la Regione Basilicata quale ente gestore del sito e ha delimitato la competenza del Reparto biodiversità alle sole porzioni ricadenti nelle riserve statali.
La deliberazione giuntale reca in modo chiaro e completo la lamentata lesione della posizione giuridica del ricorrente, disponendo la sostanza della decisione e costituendo il fondamento disciplinare della scelta di richiedere il “sentito” ad altro Ufficio. La determinazione dirigenziale impugnata si configura come atto meramente applicativo, privo di autonoma lesività.
Il Collegio ha escluso che la DGR costituisse atto amministrativo generale non immediatamente lesivo: l’applicazione ripetuta in una pluralità di procedimenti VINCA e la nota regionale del 4 aprile 2025, che espressamente richiama la DGR e ne esplicita l’applicazione, confermano l’immediata portata lesiva. Il ricorrente, pur conoscendo l’atto presupposto, non ha dedotto alcun vizio proprio della determinazione dirigenziale, limitandosi a contestare una carenza che rimonta alla DGR non impugnata.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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