Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta docente: nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato (TAR Sardegna n. 294 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per l’ottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva del giudicato quando l’amministrazione, pur avendo parzialmente ottemperato alla sentenza (liquidando le spese legali), non abbia dato esecuzione al riconoscimento del capitale dovuto. L’assegnazione del termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, costituisce congruo termine per l’esecuzione. Nel caso di nomina di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il suo diritto a fruire del beneficio economico della “Carta docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento della somma complessiva di € 2500,00, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era rimasta ineseguita nella parte relativa al riconoscimento del capitale, sebbene l’amministrazione avesse provveduto alla liquidazione delle spese legali.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’amministrazione, pur avendo liquidato le spese legali, non aveva dato esecuzione al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale. La difesa dell’amministrazione aveva dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, ma senza fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di dover accogliere l’istanza di nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva. Ha inoltre ritenuto congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il TAR ha disposto la nomina del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Ha specificato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
La sentenza ha accolto il ricorso, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e ha ordinato l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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