Requisiti di idoneità in concorso ed esclusione implicita (TAR Sardegna n. 1032 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il bando che richiede l’accertamento dell’attitudine al ruolo dirigenziale e della conoscenza della lingua inglese configura un requisito di qualificazione, non una materia d’esame, con la conseguenza che il relativo giudizio di idoneità ha carattere autonomamente escludente pur in assenza di attribuzione di punteggio. Trattandosi di requisito da verificare secondo un criterio on/off, non è necessaria la puntuale predeterminazione dei quesiti e degli oggetti specifici del colloquio, ben potendo la Commissione determinare le modalità di accertamento nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica. Le valutazioni della Commissione sono sindacabili nei soli limiti dell’abnormità, illogicità o manifesta irragionevolezza, e non possono essere surrogate da accertamenti compiuti in epoca diversa, in applicazione del principio tempus regit actum.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per il reclutamento di personale dirigente. All’esito della prova orale è stato giudicato non idoneo nell’accertamento psicoattitudinale e nella conoscenza della lingua inglese, ed è pertanto rimasto escluso dalla graduatoria di merito.

Ha impugnato la graduatoria e i verbali della Commissione esaminatrice, deducendo la violazione della lex specialis e del principio di tassatività delle cause di esclusione, la carenza di motivazione e la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, l’incompetenza dei membri aggiunti, l’assenza di titolo contrattuale del soggetto esterno affidatario e l’illecito trattamento dei dati personali raccolti nella prova attitudinale. La Regione si è costituita resistendo. Respinta l’istanza cautelare, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti di immissione in ruolo dei vincitori, per illegittimità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’assenza di carattere escludente della valutazione attitudinale e linguistica. Richiamando l’art. 12 del bando, il Tribunale rileva che la prova orale comprende l’accertamento delle attitudini al ruolo dirigenziale e della conoscenza della lingua inglese. Poiché si tratta di requisiti di qualificazione, la cui titolarità deve essere verificata, l’esclusione del candidato non idoneo è implicita e coessenziale alla previsione, pur in assenza di punteggio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 3975/2020, secondo cui chi non sia giudicato idoneo per mancanza del requisito è per ciò solo escluso dalla selezione.

La somministrazione dei tre test scritti propedeutici al colloquio non integra prove ulteriori non previste dal bando, ma costituisce esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione, che ha fatto propria la proposta del soggetto affidatario. Quanto alla predeterminazione dei criteri, il Tribunale distingue tra materie d’esame e requisiti di qualificazione: solo le prime richiedono puntuale predeterminazione. Il Modello di competenze e la metodologia illustrata nel verbale n. 38 hanno reso la Commissione edotta dei criteri, mentre l’accertamento dialogico delle attitudini sfugge per sua natura a domande rigide. Anche la prova di inglese è stata sufficientemente predeterminata mediante la visione collegiale delle tracce.

Respinte le censure sull’incompetenza dei membri aggiunti, il Collegio rileva che la D.P.G.R. n. 150/2024 richiede per gli stessi il possesso di requisiti ulteriori, non anche l’iscrizione quinquennale all’albo, prevista solo per i membri ordinari. Il commissario per l’inglese era titolare di competenza linguistica certificata C1. Quanto alla conduzione del colloquio da parte del solo assessor, la scelta discende dalla proposta del soggetto esterno e non integra violazione del funzionamento del collegio perfetto, essendosi la Commissione riunita per l’attribuzione delle idoneità. Il verbale di consegna del servizio del 10.01.2025 ha legittimato l’attività dell’affidataria.

Sul trattamento dei dati, l’informativa ricomprende i dati relativi alla formazione e all’esperienza lavorativa, categoria cui sono riconducibili i dati attitudinali. Infine, il Collegio esclude l’interesse del ricorrente a dolersi della mancata predeterminazione del livello di inglese, poiché l’esclusione resta sorretta dalla inidoneità attitudinale in un’esclusione plurimotivata. Ricorso principale e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *