Collocamento mirato dei familiari di vittima del dovere: serve l’inabilità permanente (Cons. Stato n. 10331 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato dei coniugi e dei figli della vittima del dovere ha carattere sostitutivo e presuppone, oltre allo status del dante causa, la sua inabilità permanente al servizio ovvero il decesso. L’interpretazione che riconosce l’iscrizione in presenza del solo status di vittima del dovere contrasta con il dato letterale degli art. 1, comma 2, d.P.R. n. 333/2000 e art. 34 legge n. 3/2003 e con la ratio legis. L’annullamento d’ufficio dell’iscrizione illegittima è sorretto da un interesse pubblico in re ipsa, che non richiede specifica motivazione, perché l’atto produce un danno permanente all’amministrazione e un privilegio contrario agli artt. 3, 4 e 97, comma 3, Cost..
Il Fatto
L’appellante era stata iscritta dall’Ufficio di Collocamento Provinciale di Salerno nella lista del collocamento mirato, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999, in qualità di figlia di una vittima del dovere. La Regione Campania, con provvedimento adottato in autotutela, aveva disposto la cancellazione dell’iscrizione.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, aveva respinto il ricorso, ritenendo l’interesse pubblico all’annullamento in re ipsa e corretta l’interpretazione della normativa di settore. La ricorrente ha proposto appello, dolendosi del difetto di motivazione sull’interesse pubblico e dell’erronea lettura dei presupposti normativi. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare, ribadendo che le questioni di rito precedono il merito secondo l’ordine logico imposto dagli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c.. L’eccezione è però disattesa: il dedotto difetto dei requisiti attiene al merito, perché l’appellante ha contestato proprio il presupposto posto a fondamento dell’atto impugnato.
Nel merito, la Corte ritiene che l’interpretazione recepita dal provvedimento regionale sia l’unica possibile. L’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 333/2000 consente l’iscrizione dei coniugi e dei figli esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. L’art. 34 della legge n. 3/2003 estende le disposizioni ai familiari del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per ferite o lesioni riportate in attività operativa.
Il dante causa deve dunque presentare due requisiti soggettivi — status di vittima del dovere e inabilità permanente — e un requisito oggettivo, costituito dalla mancata fruizione di atti di avviamento obbligatorio. L’avviamento al lavoro dei familiari opera in via sostitutiva rispetto alla perdita della capacità lavorativa del dante causa, non già in ragione del solo status. Il riferimento alla circolare ministeriale è irrilevante, perché l’interpretazione discende claris verbis dal testo, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi.
Cadono entrambi i motivi. Non è contestato che la madre dell’appellante non fosse affetta da invalidità permanente. Quanto all’autotutela, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’interesse pubblico è in re ipsa quando l’atto illegittimo comporta un esborso continuativo di somme non dovute, come affermato da C.G.A.R.S. n. 229 del 2014. L’iscrizione illegittima determina una preferenza nell’assunzione, anche presso datori di lavoro pubblici, con danno continuativo per l’amministrazione.
Il Collegio sottolinea infine il profilo costituzionale: l’assunzione senza concorso contrasta con l’art. 97, comma 3, Cost., e la corsia privilegiata, in assenza dei presupposti di legge, viola gli artt. 3 e 4 Cost.. Le norme derogatorie non tollerano interpretazione estensiva. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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