Ottemperanza per la carta docente: ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3663 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, spontanea o coattiva, di una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro passata in giudicato integra gli estremi dell’inottemperanza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni e accertata l’infruttuosità del sollecito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento integrale entro un termine assegnato, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre alle spese di lite con distrazione in favore del difensore. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento di quanto dovuto e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio, escludendo che l’ottemperanza potesse estendersi alle spese di lite, già distratte in favore del difensore e non azionate nel presente giudizio.

Il Collegio ha quindi rilevato che, rispetto al titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato, era ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le allegazioni della ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione resistente, pur costituitasi, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, è stato ritenuto incontestato nell’an e nel quantum.

Alla luce di tali rilievi, il TAR ha accertato l’inottemperanza del Ministero, ordinando di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto dare corso ai pagamenti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente.

Il Collegio ha infine disatteso la richiesta di penalità di mora, ritenendo manifestamente iniqua la condanna dell’amministrazione, considerato il tempo trascorso e l’entità delle somme pretese. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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