Decadenza incentivi fotovoltaici e riesame: legittima la valutazione comparativa del GSE (Cons. Stato n. 10333 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame previsto dall’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020, il GSE è chiamato ad applicare i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ponderando l’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse, l’interesse privato al mantenimento del beneficio e la complessiva situazione di fatto incisa dal provvedimento. La motivazione del diniego di riesame può essere sintetica, purché consenta di ricostruire in modo chiaro e coerente il percorso logico di comparazione degli interessi contrapposti. Il richiamo al difetto di buona fede dell’operatore non integra autonoma contestazione, ma elemento di valutazione fattuale volto a escludere l’affidamento tutelabile. La decadenza dall’incentivo per mancanza di un titolo autorizzativo soggettivamente riferibile al percettore integra violazione rilevante e non ammette graduazione sanzionatoria.
Il Fatto
Le società ricorrenti erano titolari di sei impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia. A seguito di un procedimento di verifica avviato ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, il GSE accertò un disallineamento tra la titolarità dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti e la qualità di soggetto responsabile dichiarata da ciascuna società ai fini dell’accesso agli incentivi. Con provvedimenti del 2019 il Gestore dispose la decadenza dalle tariffe.
Entrato in vigore il d.l. n. 76/2020, che ha sottoposto il potere di decadenza ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, le società presentarono istanza di riesame. Il GSE la respinse, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla corretta gestione degli incentivi. Il TAR Lazio respinse il ricorso avverso la decadenza, ma annullò il diniego di riesame per difetto di motivazione. Entrambe le parti hanno appellato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità dell’appello principale. La riattivazione del procedimento di riesame in esecuzione della sentenza di primo grado non integra spontanea conformazione, ma attività doverosa imposta dalla provvisoria esecutività, che non priva il Gestore dell’interesse ad appellare. Il motivo è poi sufficientemente specifico.
Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene fondata la censura del GSE. Il TAR aveva letto il provvedimento in modo atomistico e astratto, trascurando che il Gestore aveva valutato l’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse, l’interesse privato alla produzione energetica e la situazione di fatto, secondo i criteri già indicati da Cons. Stato, sez. II, n. 2087 del 2025. La motivazione, pur sintetica, consente di ricostruire il bilanciamento.
Quanto al comportamento dell’operatore, non è improprio il richiamo al difetto di buona fede: esso non costituisce autonoma contestazione della violazione di dati non veritieri, ma elemento di apprezzamento della situazione fattuale, idoneo a escludere un affidamento giuridicamente tutelabile. Il limite temporale dell’art. 21-nonies non si applica retroattivamente ai procedimenti già definiti.
L’appello incidentale è respinto. Il controllo del GSE sul titolo autorizzativo ha carattere formale e non invade le competenze regionali. Il principio di allineamento tra responsabilità dell’impianto e titolarità dell’autorizzazione si desume dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dall’art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007. La mancanza di titolo integra violazione rilevante e impone la decadenza integrale, senza margini di decurtazione.
Nota della Redazione
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