Payback dispositivi medici: infondato il ricorso, difetto di giurisdizione sui rimborsi regionali (TAR Lazio n. 178 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, come applicabile per le annualità 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, non ledendo l’art. 41 Cost. né la libertà di concorrenza. Le impugnazioni degli atti applicativi regionali e provinciali di ripiano, adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione di legittimità costituzionale di una disposizione di definizione agevolata è inammissibile per difetto di rilevanza quando la parte abbia dichiarato di non volersene avvalere.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, con cui è stata data attuazione al meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018.

Con successivi motivi aggiunti la società ha impugnato i provvedimenti con cui numerose Regioni e Province autonome hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, individuando gli importi dovuti. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, che consente alle imprese di assolvere l’obbligazione versando una quota ridotta del 25 per cento, con estinzione del debito e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente ha dichiarato in udienza di non aver effettuato alcun pagamento e di non voler rinunciare all’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio decide con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando integralmente i propri precedenti nn. 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025 e 11550/2025. Poiché nessuna Regione ha depositato la documentazione prevista dall’art. 7 d.l. n. 95/2025 e la ricorrente non ha versato alcun importo, non si determina la cessazione della materia del contendere e il ricorso va deciso nel merito.

Il TAR prende atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. La prima ha esteso a tutte le aziende, anche a quelle che non hanno abbandonato il contenzioso, la riduzione al 48 per cento della quota di ripiano. La seconda ha ritenuto il meccanismo di payback, per il periodo 2015-2018, misura ragionevole e proporzionata, respingendo la censura fondata sull’art. 41 Cost.

Il ricorso introduttivo è pertanto infondato. Le censure della società, fondate sulla dedotta illegittimità costituzionale delle norme sul payback e sulla fissazione retroattiva dei tetti di spesa, coincidono con quelle già respinte dalla Sezione e non vi è motivo di discostarsi da tali conclusioni. Analogamente, i motivi aggiunti avverso gli atti applicativi regionali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ex art. 11 c.p.a. nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Quanto al motivo nuovo introdotto con la memoria depositata l’11 novembre 2025, non notificata alle controparti, lo stesso è inammissibile per violazione dell’art. 43 c.p.a. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 è inoltre inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la ricorrente ha confermato di non volersi avvalere della definizione agevolata. Nel merito, il Collegio esclude la non manifesta infondatezza, qualificando la norma come meccanismo di definizione agevolata di un debito speciale, analogo a quello previsto in ambito tributario dall’art. 1, commi 231-236, legge n. 197/2022, che non impone alcuna rinuncia all’azione giurisdizionale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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