Pergotenda e terrazzo su vano ascensore: unitarietà degli interventi e sanatoria paesaggistica (Cons. Stato n. 10335 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di un intervento edilizio in area vincolata deve essere unitaria e non atomistica, ma l’unitarietà non può estendersi oltre il nesso funzionale effettivamente esistente tra le opere. La pergotenda installata a copertura della sola porzione legittima del terrazzo non trae carattere illecito dall’ampliamento abusivo realizzato sulla copertura del vano ascensore, sicché la sua regolarizzazione resta possibile. Le previsioni dell’all. A del d.P.R. n. 31/2017 hanno natura regolamentare e contenuto derogatorio rispetto al d.lgs. n. 42/2004: non ammettono applicazione analogica e richiedono, per l’opera, caratteri di complementarità, amovibilità e lieve entità. L’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 non contempla il silenzio-assenso tra amministrazioni: il parere tardivo della Soprintendenza conserva natura vincolante.

Il Fatto

Il proprietario di un’unità immobiliare in un condominio del centro storico di Perugia, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzava sulla copertura del vano ascensore condominiale un terrazzo con pavimentazione in laterizio e nuovi parapetti, una pergotenda di circa 18 mq e un’unità esterna di climatizzazione.

Il Comune ingiungeva la rimessione in pristino dei luoghi. Il proprietario impugnava il diniego di autorizzazione paesaggistica e il parere sfavorevole della Soprintendenza. Il TAR Umbria accoglieva solo il motivo sulla misura dell’indennità pecuniaria e rigettava il resto, ritenendo gli interventi unitariamente considerati e non sanabili. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie parzialmente il gravame. La questione centrale riguarda la pergotenda: il TAR l’aveva ritenuta insanabile sul presupposto che fosse stata collocata anche sulla porzione di terrazzo realizzata sine titulo. La stessa amministrazione comunale, nella propria memoria, chiarisce il fraintendimento del primo giudice, risultando per tabulas che la copertura insiste sulla sola porzione legittima del terrazzo, mai contestata.

Su questa base il Consiglio di Stato accoglie la censura e restringe l’esame alla sola realizzazione in ampliamento del terrazzo. La pergotenda, da eseguire secondo le prescrizioni della Soprintendenza, non può ritrarre carattere illecito da un’opera con cui non ha rapporto funzionale.

Respinge invece il motivo sulla riconducibilità delle opere all’all. A del d.P.R. n. 31/2017. La pavimentazione del lastrico, la rimozione del parapetto e l’installazione di nuove balaustre non presentano i caratteri di complementarità, amovibilità e lieve entità richiesti; emerge un aumento di superficie idoneo a configurare la trasformazione dello stato dei luoghi. Gli interventi alterano significativamente il paesaggio, a prescindere dalla qualificazione come volumi tecnici o pertinenziali.

Il Collegio conferma poi l’unitarietà della valutazione per le opere restanti, in presenza di motivazione articolata della Soprintendenza sui caratteri del centro storico e sulla tutela rafforzata del vincolo. Il sindacato del giudice si arresta di fronte a valutazioni tecnico-discrezionali, salvo errori fattuali o logici, non riscontrati.

Infine, è infondata la censura sul silenzio-assenso. L’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 non richiama l’istituto dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, inapplicabile ai procedimenti di sanatoria paesaggistica. Il parere tardivo della Soprintendenza mantiene efficacia vincolante. Ne segue l’annullamento dell’ordinanza e della comunicazione nella parte relativa all’indennità, con rinvio all’amministrazione per la rideterminazione secondo i parametri della deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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