Emergenza Xylella e inerzia della P.A.: nessuna colpa senza prova concreta (TAR Puglia n. 496 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla diffusione della Xylella fastidiosa non può essere accolta in assenza della prova di una condotta illegittima o colposa delle amministrazioni pubbliche. Nell’esercizio del potere discrezionale di contrasto all’emergenza fitosanitaria, la colpa della P.A. va valutata ex ante, secondo i canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., e non già alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche sopravvenute. L’errore scusabile assorbe le violazioni di regole ambigue o che lasciano ampio margine di apprezzamento. Grava inoltre sul ricorrente l’onere di dimostrare, anche secondo un giudizio prognostico, il nesso causale tra l’omessa o ritardata azione amministrativa e il danno lamentato, non potendo la C.T.U. sopperire alla carenza probatoria della parte.

Il Fatto

Alcuni proprietari di terreni nel Salento, colpiti dal disseccamento degli olivi, hanno convenuto in giudizio la Regione Puglia e le Amministrazioni statali per sentir accertare la violazione delle decisioni di esecuzione della Commissione UE in materia di contrasto alla Xylella e ottenere il risarcimento dei danni. Il giudizio, riassunto dinanzi al TAR dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale ordinario, lamentava l’inerzia e il ritardo delle PP.AA. nell’adozione delle misure di eradicazione e contenimento del batterio. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità e il difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la fondatezza delle pretese.

La Motivazione della Corte

Il TAR, dopo aver rilevato l’infondatezza nel merito assorbente delle questioni di rito, ha ricostruito il quadro normativo, muovendo dalla Direttiva 2000/29/CE e dal D. Lgs. n. 214/2005, e l’iter fattuale dell’emergenza, scoperta nell’ottobre 2013. Il Collegio ha evidenziato la complessità delle attività istruttorie e di monitoraggio svolte, con la delimitazione delle zone infette e l’adozione di numerosi provvedimenti, fino alla rimodulazione delle strategie quando l’eradicazione non era più percorribile.

Il Tribunale ha quindi escluso che emerga alcuna inerzia, ritardo o illegittimità della funzione pubblica. La discrezionalità amministrativa va valutata ex ante, nel brevissimo lasso tra l’insorgenza del fenomeno e il verificarsi dei danni, e non con il senno del poi. In ogni caso, la misura dell’eradicazione immediata non era ragionevolmente esigibile, risultando contrastante con il principio di proporzionalità e con la necessità di preventive attività di studio.

Quanto all’elemento soggettivo, la colpa della P.A. non può desumersi dalla mera diffusione del batterio. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la colpa sussiste solo in caso di violazione grave di regole chiare e cogenti, mentre ogni altra violazione resta assorbita nell’errore scusabile. Non risulta dimostrata la colpevole mancata attivazione, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 settembre 2019 che ha escluso l’inadempimento della Repubblica italiana.

Il TAR rileva inoltre che i ricorrenti non hanno dimostrato di aver attivato le autorità o richiesto l’eradicazione delle piante infette, né hanno provato l’esistenza del nesso causale: manca l’indicazione circostanziata di quali piante, in quale area e in quale momento avrebbero dovuto essere estirpate per impedire il contagio. La generica allegazione di una mancata eradicazione non soddisfa l’onere probatorio ex art. 2697 c.c., onere a cui la C.T.U. non può supplire. Infine, la posizione dei ricorrenti è qualificata come interesse legittimo pretensivo e non come diritto soggettivo alla conservazione del patrimonio, confermando l’infondatezza della pretesa risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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