Concorso straordinario vice sovrintendenti tecnici Polizia: decorrenza dalla fine del corso (Cons. Stato n. 10346 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso straordinario per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, la regola sulla decorrenza giuridica ed economica della nomina fissata al giorno successivo alla conclusione del corso di formazione ha natura interpretativa e non innovativa, con la conseguenza che si applica anche alle procedure in corso e non viola il principio di irretroattività. Il richiamo nel bando all’art. 20-quater del d.P.R. n. 337/1982 non estende alle procedure straordinarie il principio dell’annualità, riferendosi tale norma alle sole procedure ordinarie. Le differenze di trattamento rispetto al ruolo ordinario trovano giustificazione nella ratio di riequilibrio degli organici perseguita dal legislatore. La questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., è rilevante e non manifestamente infondata.

Il Fatto

Gli appellanti, appartenenti alla Polizia di Stato, hanno vinto il concorso straordinario per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, nel quadro del riordino delle carriere. Essi chiedevano il riallineamento dell’anzianità alla data di disponibilità delle rispettive vacanze organiche, con decorrenza giuridica ed economica retrodatata, anziché dalla conclusione del corso formativo di un mese.

Il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione della normativa sopravvenuta e infondate le censure di illegittimità costituzionale. I ricorrenti hanno proposto appello, deducendo la violazione del principio tempus regit actum, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento rispetto al ruolo ordinario e la violazione degli artt. 3, 51, 76 e 97 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95/2017 esclude espressamente l’estensione del principio dell’annualità e prevede la decorrenza dalla conclusione del corso tecnico-professionale. La scelta del momento in cui bandire il concorso e del numero di unità da assumere rientra nella discrezionalità e nella potestà di autoorganizzazione dell’Amministrazione.

Quanto alla natura della procedura, il Consiglio esclude che si tratti di un semplice concorso interno: la selezione è stata avviata nella fase transitoria di riordino ed espletata per soli titoli, con corso trimestrale anziché semestrale. Il richiamo al d.P.R. n. 337/1982 contenuto nel bando non consente di applicare il regime della retrodatazione, riferendosi la procedura a una vacanza complessiva verificatesi in più anni.

Sul principio tempus regit actum, la Corte rileva che la norma sopravvenuta è espressamente riferita ai concorsi banditi entro il 2017, 2018 e 2019 e ha natura interpretativa: chiarisce la portata di un precetto precedente e si applica alle procedure in corso senza violare l’irretroattività. L’Amministrazione era dunque tenuta ad applicare la disciplina vigente al momento dell’atto conclusivo. Il Collegio osserva inoltre che il bando è stato pubblicato il 31.12.2018, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 126/2018.

Il motivo sulla pretesa applicabilità generalizzata della retrodatazione è infondato: le misure hanno carattere straordinario e temporaneo e derogano alla disciplina ordinaria in funzione di riequilibrio degli organici.

Tutti i motivi sono rigettati, salvo quello che deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018. Il Collegio, diversamente dal giudice di primo grado, ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e rimette gli atti alla Corte costituzionale con separata ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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