Carta docente, inottemperanza del Ministero e pagamento in conto sospeso (TAR Lombardia n. 1034 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa incapienza finanziaria dell’amministrazione debitrice, se non documentata, non giustifica l’inottemperanza a una sentenza che abbia accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La condanna al pagamento di somme determinabili mediante una semplice operazione aritmetica non è generica e va eseguita. Qualora i capitoli di bilancio siano privi di copertura, l’esecuzione avviene comunque mediante l’ordine di pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertati il giudicato e il decorso del termine dilatorio, accoglie il ricorso per ottemperanza e nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Cremona, sezione Lavoro, aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero all’erogazione.
Il titolo era stato notificato e non impugnato, con passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria. Il Ministero aveva corrisposto solo le spese legali. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, le ricorrenti hanno chiesto la condanna all’ottemperanza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’obiezione difensiva secondo cui la sentenza azionata conterrebbe una condanna generica. La decisione del giudice del lavoro impone infatti il pagamento di euro 500,00 per ogni anno scolastico dedotto, con importo complessivo agevolmente determinabile mediante un’operazione aritmetica elementare.
Quanto alla incapienza finanziaria dedotta dall’Amministrazione, il TAR ha rilevato che essa costituisce una mera affermazione della difesa erariale, priva di riscontro documentale. L’eventuale accertamento è rimesso al commissario.
Il Tribunale ha poi richiamato l’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996, che impone al dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità sul pertinente capitolo, di disporre il pagamento mediante speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. Le modalità sono state fissate con i decreti ministeriali del 2002 e del 2015. Sul punto il Collegio ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (TAR Catanzaro, sez. II, n. 858/2013; TAR Roma, sez. I, n. 7096/2012), secondo cui l’esecuzione deve avvenire anche in caso di non capienza dei capitoli.
Accertati il giudicato, il decorso del termine dilatorio e la mancata ottemperanza (salvo il pagamento delle spese legali), il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, o un dirigente delegato, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non è stato previsto alcun compenso commissariale. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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