Concorso straordinario Polizia: decorrenza della nomina e questione di costituzionalità (Cons. Stato n. 10348 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi straordinari per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, la decorrenza giuridica ed economica della nomina è fissata dalla legge al giorno successivo alla conclusione del corso di formazione tecnico-professionale, senza retrodatazione alla data di disponibilità delle vacanze organiche. Il richiamo al d.P.R. n. 337/1982 contenuto nel bando non estende la regola dell’annualità, riferendosi le procedure straordinarie a una vacanza complessiva formatasi in più anni. La norma sopravvenuta che disciplina tale decorrenza per i concorsi banditi nel triennio 2017-2019 ha natura interpretativa e si applica alle procedure in corso, senza violare il principio di irretroattività. È invece rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dovendosi sollevare separato incidente.
Il Fatto
Dodici appartenenti alla Polizia di Stato, nominati vice sovrintendenti tecnici nell’ambito di un concorso straordinario per titoli, hanno chiesto il riallineamento dell’anzianità alla data di disponibilità delle rispettive vacanze organiche (1.1.2007, in subordine 31.12.2016). L’Amministrazione aveva invece collocato la decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla conclusione del corso formativo di un mese.
Il TAR Lazio, Sezione Prima-Quater, con sentenza n. 5839/2024 ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione della normativa primaria e infondate le censure di illegittimità costituzionale della disposizione transitoria del d.lgs. n. 95/2017. I ricorrenti hanno proposto appello, ribadendo la violazione del principio tempus regit actum, del legittimo affidamento e degli artt. 3, 51, 76 e 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile e rileva che la disposizione contestata, nel testo vigente ratione temporis, esclude espressamente l’estensione del principio dell’annualità della decorrenza giuridica della nomina. La norma prevede infatti la decorrenza «dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale» e non contempla alcuna retrodatazione.
Quanto alla natura della procedura, la Sezione esclude che si tratti di un semplice concorso interno. Il concorso è stato avviato in una fase transitoria di riordino delle carriere di cui alla legge n. 124/2015, si è svolto solo per titoli e i vincitori hanno frequentato un corso trimestrale. Il richiamo al d.P.R. n. 337/1982 non consente di applicare tout court il regime della retrodatazione, poiché la procedura straordinaria ha fatto riferimento a una vacanza complessiva verificatasi in più anni.
Il Collegio ritiene infondata anche la censura fondata sul principio tempus regit actum. La norma intervenuta nel corso del procedimento (art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018) si riferisce espressamente a tutti i concorsi banditi nel triennio 2017-2019 e ha natura interpretativa, con applicazione alle procedure in corso senza violazione dell’irretroattività (richiamata Cons. Stato, Sez. II, n. 9580/2022). L’Amministrazione era pertanto tenuta ad applicare la disciplina vigente al momento dell’atto conclusivo del procedimento.
Le differenze tra procedure ordinarie e straordinarie trovano giustificazione nella diversa ratio e nelle finalità di riequilibrio degli organici (richiamata Cons. Stato, Sez. II, n. 7498/2022), con la conseguenza che il riferimento all’art. 20-quater del d.P.R. n. 337/1982 è inconferente. La Sezione, diversamente dal primo giudice, ritiene però rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma transitoria per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e, con separata ordinanza, solleva l’incidente. Il dispositivo rigetta i motivi diversi da quello costituzionale e riserva la decisione su tale motivo all’esito della pronuncia della Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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