Revoca di armi e porto di fucile per omessa istruttoria sopravvenuta (TAR Calabria n. 1048 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. e la revoca della licenza di porto di fucile disposta dal Questore ai sensi degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 sono illegittimi per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando l’amministrazione recepisce acriticamente una segnalazione di non affidabilità superata da una circostanza sopravvenuta, pur antecedente all’adozione del provvedimento. L’obbligo di adeguata istruttoria impone di acquisire e valutare gli sviluppi della vicenda processuale, in particolare l’annullamento della misura cautelare e l’accertata estraneità dell’interessato ai fatti ascrittigli. La revoca della licenza di porto di fucile, fondata esclusivamente sul presupposto del decreto prefettizio, cade per invalidità derivata. Le mere frequentazioni con soggetti pregiudicati, solo adombrate e prive di riscontri concreti, non integrano autonomo presupposto.
Il Fatto
Con nota del 15 gennaio 2020 il Comando Compagnia dei Carabinieri proponeva al Prefetto l’adozione, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi nei confronti del ricorrente. La proposta si fondava su due circostanze: l’essere indagato in un procedimento penale e il provvedimento cautelare in carcere applicato il 19 dicembre 2019, oltre alle frequentazioni con soggetti pregiudicati.
Nel maggio 2020 il Prefetto emanava il decreto di divieto; nel giugno 2020 il Questore revocava la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, rilasciata nel 2018. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché la misura cautelare era stata annullata dal Tribunale del Riesame con accertamento della sua estraneità ai fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li accoglie nella parte in cui denunciano il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. Il decreto prefettizio recepiva le risultanze della nota dei Carabinieri, che proponeva il divieto in ragione della misura cautelare applicata al ricorrente.
Tra la data di redazione dell’informativa, il 15 gennaio 2020, e quella di adozione del decreto prefettizio, il 22 maggio 2020, era però intervenuto l’annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame. Si tratta di circostanza sopravvenuta, ma antecedente al decreto, della quale l’amministrazione non ha dato alcun conto.
Il Tribunale ne trae la prova che l’Ufficio non ha svolto alcuna effettiva attività istruttoria, limitandosi a recepire acriticamente una segnalazione che, pur corretta al momento della redazione, risultava superata dalle vicende processuali sopravvenute. Tali sviluppi avevano annullato la misura e accertato l’estraneità del ricorrente ai fatti ascrittigli.
Quanto alle frequentazioni con persone pregiudicate, il Collegio rileva che l’aspetto è solo accennato e adombrato, sia nella nota dei Carabinieri sia nel provvedimento prefettizio, e non è suffragato da riscontri concreti.
Analoga conclusione vale per il decreto del Questore di revoca della licenza di porto di fucile, in quanto basato esclusivamente sull’esistenza del decreto prefettizio. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento di entrambi i provvedimenti impugnati e condanna dell’amministrazione resistente alla refusione delle spese, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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