Decorrenza della nomina e riordino carriere: norma interpretativa ma dubbi di costituzionalità (Cons. Stato n. 10350 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione che fissa la decorrenza giuridica ed economica della nomina dei vice sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato al giorno successivo alla conclusione del corso di formazione ha natura interpretativa e non innovativa, poiché chiarisce la portata di un precetto precedente nell’ambito del riordino delle carriere. Essa si applica pertanto anche alle procedure concorsuali in corso, senza violare il principio di irretroattività, essendo espressamente riferita ai concorsi banditi entro il 2017, 2018 e 2019. Il richiamo all’art. 20-quater del d.P.R. n. 337/1982 è inconferente, riguardando le procedure ordinarie e non quelle straordinarie, giustificate da una diversa ratio di riequilibrio degli organici. La norma è tuttavia ritenuta dal Collegio rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, con conseguente rimessione alla Corte costituzionale.
Il Fatto
Novantasei appartenenti alla Polizia di Stato, vincitori di un concorso straordinario per vice sovrintendenti tecnici, hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 5838/2024, che aveva rigettato il loro ricorso volto a ottenere il riallineamento dell’anzianità alla data di disponibilità delle rispettive vacanze organiche (1° gennaio 2007, o in subordine 31 dicembre 2016).
Gli appellanti lamentavano che l’Amministrazione avesse fissato la decorrenza giuridica ed economica della nomina al giorno successivo alla conclusione del corso formativo, anziché secondo il principio dell’annualità previsto dall’art. 20-quater del d.P.R. n. 337/1982, sul quale avevano fatto affidamento in base alle regole del bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, rilevando che tutti i motivi contengono ampie e articolate deduzioni con puntuali richiami ai capi della sentenza impugnata. L’appello è dunque ammissibile ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm.
Nel merito, la Corte osserva che la Pubblica Amministrazione dispone di ampia discrezionalità in materia di copertura dei vuoti di organico, attinente alla potestà di autoorganizzazione. La procedura è qualificata come straordinaria, svolta per soli titoli e nell’ambito di una fase transitoria di riordino delle carriere, con corso trimestrale e riferimento a una vacanza complessiva pluriennale: ciò rende inapplicabile il regime della retrodatazione invocato dagli appellanti.
Quanto al dedotto contrasto con il principio tempus regit actum, il Collegio ritiene che la norma sopravvenuta abbia natura interpretativa e si applichi quindi anche alle procedure in corso. Il bando era stato peraltro pubblicato dopo l’entrata in vigore del correttivo, con conseguente infondatezza della censura. Il richiamo all’art. 20-quater del d.P.R. n. 337/1982 è inconferente, riguardando le procedure ordinarie.
Il Collegio dissente tuttavia dal TAR sul profilo costituzionale: ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con separata ordinanza solleva l’incidente. Il P.Q.M. rigetta tutti gli altri motivi e riserva la decisione su quello costituzionale all’esito della pronuncia della Corte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.