Accesso agli atti interruttivi della prescrizione e silenzio della riscossione (TAR Sicilia n. 1731 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso con cui si chiede copia degli eventuali atti interruttivi della prescrizione non impone all’amministrazione alcuna attività valutativa o di elaborazione di dati. Si tratta di una ricerca documentale presso gli archivi dell’ente, che si conclude, ove i documenti esistano, nella loro ostensione, e, in difetto, nell’attestazione della loro inesistenza. Una simile attività rientra pienamente nell’ambito applicativo dell’accesso disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990. L’opposto argomento dell’amministrazione, secondo cui la richiesta comporterebbe un’attività valutativa non consentita, non è condivisibile.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato, in data 26 febbraio 2026, due istanze di accesso documentale per ottenere copia delle cartelle di pagamento, complete degli estremi attestanti l’avvenuta notifica, nonché degli eventuali successivi atti interruttivi della prescrizione, parimenti corredati dei relativi estremi di notifica. Le richieste erano sottese a due intimazioni di pagamento.
Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha impugnato il silenzio diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento del silenzio formatosi sulle istanze. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha documentato di avere riscontrato le richieste trasmettendo la documentazione e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La ricorrente ha preso atto dell’ostensione delle cartelle e delle relative notifiche, insistendo però per l’accoglimento quanto alla richiesta relativa agli atti interruttivi della prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’amministrazione ha provveduto a ostendere le cartelle di pagamento e gli estremi delle relative notificazioni. Limitata a tali profili, la domanda ha quindi soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La questione giuridica residua riguarda la richiesta di accesso agli “eventuali atti interruttivi della prescrizione”. L’amministrazione aveva opposto che tale richiesta implicherebbe un’attività valutativa e di elaborazione dati non consentita nell’ambito dell’accesso ai sensi della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha respinto l’assunto. L’istanza è chiaramente finalizzata all’acquisizione di documenti amministrativi, ossia gli atti interruttivi della prescrizione, e non implica alcuna elaborazione di dati né alcuna valutazione. Essa si risolve in un’attività di ricerca documentale presso gli archivi dell’ente e, ove i documenti esistano, nella loro ostensione; in difetto, nell’attestazione della loro inesistenza.
L’attività richiesta è stata pertanto ricondotta all’ambito applicativo dell’accesso disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso per la parte residua, ordinando all’amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire alla ricorrente gli atti interruttivi della prescrizione, consentendone l’estrazione di copia previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro trenta giorni. In subordine, ove l’amministrazione appuri di non disporre della documentazione, deve adottare, nel medesimo termine, un atto che ne attesti l’inesistenza previa verifica della relativa non detenzione. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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