Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 431 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che riconosce il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine fissato e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Tale esonero si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito in sede di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Quel titolo aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, erogato tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per una pluralità di anni scolastici, e aveva condannato l’amministrazione al pagamento in loro favore, con interessi dal dovuto al saldo.

Poiché l’amministrazione non aveva dato corso al titolo, i docenti hanno proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, resistendo.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del passaggio in giudicato del titolo, la prova risulta dall’attestazione versata agli atti del giudizio. Quanto al requisito dell’inerzia, è documentato l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Accertati tali presupposti, il ricorso è stato accolto con ordine all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha previsto l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario è nominato senza compenso: trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il collegio richiama sul punto l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 — richiamo introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015 — ad ogni altra condanna al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurime pronunce di merito.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha poi stabilito che il commissario depositi atti e documenti esclusivamente tramite la procedura del Processo Amministrativo Telematico, con il modulo dedicato. Infine, ha qualificato ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in € 1.430,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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