Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso contro provvedimento SUAP (TAR Puglia n. 652 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuta carenza di interesse la dichiarazione della parte ricorrente, successiva alla proposizione del ricorso, con la quale si attesta che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito delle domande formulate. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione Prima di Lecce, un provvedimento emesso dalla Direzione SUAP – Demanio Marittimo del Comune di Taranto, comunicato a mezzo PEC in data 26.11.2020, chiedendone l’annullamento. Il provvedimento risultava privo di sottoscrizione, circostanza che costituiva uno dei motivi di doglianza dedotti in ricorso. Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio per resistere alle domande proposte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 9.4.2026, con la quale è stato rappresentato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione è stata valutata alla luce del disposto dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., che contempla l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse tra le cause di definizione del giudizio senza pronuncia nel merito.
La Corte ha osservato che la sopravvenuta carenza di interesse può derivare da qualsiasi circostanza successiva alla proposizione del ricorso che determini il venir meno dell’utilità concreta che il ricorrente si attende dalla decisione. Nel caso di specie, la stessa parte ricorrente ha espressamente riconosciuto tale evenienza, rendendo superflua ogni ulteriore disamina delle censure dedotte avverso il provvedimento impugnato, ivi compresa quella relativa alla mancanza di sottoscrizione del provvedimento stesso.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la natura formale della decisione, non implicando alcuna valutazione nel merito delle questioni controverse, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.