Farmacia succursale assegnata con concorso (Cons. Stato n. 10351 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le farmacie succursali, istituite ai sensi dell’art. 116 R.D. n. 1265 del 1934 per le esigenze stagionali di popolazioni non residenti, non fanno parte della pianta organica, che è dimensionata sulla popolazione residente. Esse rispondono a esigenze transeunti e sono oggetto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, non sindacabile se non per illogicità o irragionevolezza. L’assegnazione della succursale avviene mediante concorso pubblico ai sensi dell’art. 117 T.U.L.S., con le norme stabilite per le farmacie ordinarie, salva la facoltà di assegnazione all’unica farmacia ordinaria esistente. Una volta espletato il concorso e individuato l’assegnatario in via definitiva, l’apertura di nuove farmacie e la revisione della pianta organica non impongono l’indizione di un nuovo concorso, perché la succursale esula dalla pianta organica.
Il Fatto
Una farmacia titolare di una sede nel Comune di Senigallia, dove il servizio è garantito da tredici farmacie su quattordici previste, ha chiesto alla Regione Marche la soppressione di una farmacia succursale stagionale gestita da altra farmacia, sul presupposto del venir meno dei requisiti che ne avevano consentito l’apertura. In via subordinata ha chiesto l’indizione di un concorso pubblico per l’assegnazione della succursale. L’amministrazione regionale ha respinto l’istanza di soppressione e ha autorizzato l’apertura stagionale, mantenendo la gestione in capo alla farmacia assegnataria.
Il TAR per le Marche ha respinto il ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, accogliendo invece quello relativo alla mancata assegnazione mediante concorso: per il primo giudice il concorso del 2003 non poteva ritenersi sufficiente a fronte del mutato assetto del servizio e dell’apertura di nuove farmacie. Hanno proposto appello la Regione e la farmacia assegnataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riuniti gli appelli, respinge le eccezioni preliminari della farmacia appellante. La nota con cui l’amministrazione ha respinto l’istanza ha natura provvedimentale e contenuto decisorio, avendo definito le domande dell’istante dopo istruttoria. Nessuna contraddizione logica sussiste nella domanda che ha graduato la soppressione e, in via subordinata, l’indizione del concorso. La censura sull’omesso concorso era già contenuta nel ricorso introduttivo, quindi non vi è modifica del petitum né preclusione temporale.
Nel merito, la questione riguarda la necessità di un nuovo concorso per la succursale assegnata all’esito della procedura del 2003. Il Collegio richiama la disciplina della pianta organica, dimensionata sul rapporto tra domanda e offerta e sulla popolazione residente, e osserva che le succursali ne restano fuori perché legate a esigenze stagionali potenzialmente diverse di anno in anno.
Richiamando Cons. St., sez. IV, n. 3261 del 2000 e Cons. St., sez. IV, n. 1653 del 2013, la Corte ribadisce che l’istituzione della succursale costituisce provvedimento adottato discrezionalmente caso per caso, con finalità meramente integrative e complementari rispetto alla rete ordinaria. L’assegnazione deve avvenire tramite concorso pubblico ai sensi dell’art. 117 T.U.L.S., regola recepita anche dal Regolamento Regionale Marche n. 2 del 2019.
Nel caso concreto il concorso è stato espletato e l’assegnatario individuato in via definitiva, con autorizzazione annuale per il periodo stagionale. Il Collegio ritiene inconferente il precedente di Sez. III n. 3911 del 2022, perché in quella fattispecie mancava una procedura concorsuale. L’apertura di nuove farmacie e la revisione della pianta organica non travolgono l’assegnazione, poiché la succursale esula dalla pianta stessa. Il Comune ha confermato la necessità del presidio in ragione delle fluttuazioni stagionali della popolazione.
L’appello della Regione è quindi accolto: respinto il ricorso per motivi aggiunti, con riviviscenza della nota regionale. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiare natura delle questioni.
Nota della Redazione
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