Equivalenza dei CCNL e superminimo: l’esclusione non richiede contraddittorio (TAR Lombardia n. 3414 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 4 dell’Allegato I.01, deve essere effettuata esclusivamente raffrontando i contratti collettivi indicati, e non può essere integrata da impegni individuali dell’offerente, come la corresponsione di un superminimo, trattandosi di una voce accessoria ed eventuale della retribuzione non coperta dal confronto contrattuale. Inoltre, la stazione appaltante non è tenuta ad attivare un contraddittorio con l’operatore economico in tale subprocedimento, salvo che emerga una specifica necessità.
Il Fatto
Il Comune di Torre d’Isola ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avvalendosi del Consorzio Informatica Territorio s.p.a. quale centrale di committenza. La Cooperativa Sociale Gialla risultava prima graduata e, all’esito della verifica di congruità, il RUP proponeva l’aggiudicazione in suo favore.
Il Comune, non condividendo le valutazioni della centrale di committenza, ha disposto una nuova verifica sulla equivalenza delle tutele garantite dal CCNL Aninsei, applicato dalla Cooperativa, rispetto al CCNL Cooperative Sociali indicato dal disciplinare. All’esito di tale verifica, il Comune ha escluso la Cooperativa Sociale Gialla e aggiudicato la gara alla seconda classificata, la Stripes Cooperativa sociale onlus. Avverso tale determinazione e gli atti consequenziali, la ricorrente ha proposto ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica e ha ritenuto di prescindere dalle questioni di rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Con riferimento alla scelta del CCNL da applicare, il Collegio ha richiamato l’art. 11, d.lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di indicare il contratto collettivo il cui ambito sia strettamente connesso con l’attività oggetto della concessione.
Quanto alla natura del servizio di asilo nido, il Tribunale ha chiarito che esso non è assimilabile alla scuola dell’infanzia, ma rientra nei servizi educativi per l’infanzia a prevalente funzione assistenziale ex l. n. 1044/1971. Ha quindi ritenuto corretto il riferimento al CCNL Cooperative Sociali, il cui ambito è collegato anche al codice ATECO 85.10.00, e non condiviso la tesi della ricorrente in ordine alla mancata connessione del contratto con l’oggetto della concessione.
Sul profilo dell’equivalenza delle tutele, il TAR ha rilevato che il CCNL Aninsei non garantisce lo stesso trattamento economico del contratto indicato dalla lex specialis, tanto che la stessa Cooperativa aveva offerto un superminimo per colmare la differenza. Tale impegno individuale, però, non è idoneo ad assicurare l’equivalenza, poiché l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 richiede che le stesse tutele siano contenute in un contratto collettivo. Il superminimo, in quanto voce “eventuale” e accessoria della retribuzione, non rientra tra le componenti fisse considerate dall’art. 4, Allegato I.01 ai fini della comparazione.
Il Collegio ha infine escluso che la stazione appaltante fosse obbligata ad attivare un contraddittorio con l’operatore, in ragione della natura oggettiva del giudizio di equivalenza, e ha ritenuto sufficiente la motivazione sul discostamento dalle valutazioni della centrale di committenza. La mancanza di equivalenza retributiva ha assorbito le ulteriori censure e ha comportato il rigetto della domanda di inefficacia e di risarcimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.