Estinzione giudizio ottemperanza per rinuncia ricorso e compensazione spese (Cons. Stato n. 10351 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dal difensore della parte resistente e inserita in un più ampio accordo transattivo che regola gli interessi sostanziali delle parti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.. La rinuncia accettata preclude ogni ulteriore statuizione sul merito dell’esecuzione e sulla nullità degli atti amministrativi adottati in violazione del giudicato. Il giudice dichiara l’estinzione con compensazione integrale delle spese, che investe anche i costi dell’attività istruttoria disposta in corso di causa, da liquidarsi con separato decreto presidenziale. La declaratoria di estinzione assorbe ogni questione sulla satisfattività del provvedimento comunale di rideterminazione degli oneri.

Il Fatto

La società ricorrente, subentrata al gestore di un fondo immobiliare, ha realizzato nel territorio comunale di Campobasso un complesso edilizio in forza di una convenzione di lottizzazione. Le varianti in corso d’opera avevano comportato un cambio di destinazione d’uso dei fabbricati, per il quale erano stati corrisposti al Comune oneri di urbanizzazione per oltre 250.000,00 euro.

Il contenzioso è risalito al TAR Molise e si è articolato in una sentenza non definitiva, in una pronuncia di appello del Consiglio di Stato n. 6668 del 2019 e in una sentenza definitiva n. 17 del 2020, passata in giudicato. Con determina dirigenziale n. 3694 dell’08.11.2022 il Comune ha quantificato le somme da restituire. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento chiedendone la nullità per violazione ed elusione del giudicato, la condanna all’esecuzione integrale e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise, con ordinanza n. 278 del 2023, ha dichiarato la propria incompetenza, riconoscendo la competenza funzionale del Consiglio di Stato, che aveva parzialmente riformato la sentenza non definitiva di primo grado. La causa è stata quindi riassunta davanti alla Sezione Quarta.

Con ordinanza n. 7415 del 4 settembre 2024 il Collegio ha condiviso la lettura del TAR: oggetto dell’ottemperanza non è la sola sentenza n. 17/2020, ma la sentenza n. 6668/2019, che ha statuito il principio di diritto risolutivo. Nel merito ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidandola al Provveditorato alle Opere pubbliche per la Campania ed il Molise, per accertare la somma effettivamente dovuta, l’eccedenza versata, la natura degli interventi e gli interessi secondo l’art. 2033 c.c.

La relazione peritale è stata depositata il 30 maggio 2025. Prima della decisione, il 14 ottobre 2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, sottoscritto per accettazione dal difensore del Comune. L’atto dà conto di un accordo transattivo con cui le parti hanno definito bonariamente la controversia.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 84 c.p.a., con compensazione integrale delle spese, comprese quelle relative alla verificazione, da liquidarsi con separato decreto presidenziale. La rinuncia accettata ha così assorbito ogni questione sul merito dell’esecuzione e sulla nullità della determina comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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