Cessionario credito incentivo non legittimato impugnare decadenza tenuto restituzione (Cons. Stato n. 10360 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario del credito derivante dalla tariffa incentivante non è titolare del diritto all’incentivo, che spetta al responsabile dell’impianto, e non è quindi legittimato a impugnare il provvedimento di decadenza disposto verso il cedente. La decadenza produce effetti diretti solo nella sfera giuridica del responsabile, mentre sul cessionario incide in via mediata e riflessa, per il venir meno della convenzione. Il cessionario è però obbligato in solido con il cedente alla restituzione di quanto ricevuto, perché la decadenza ha natura accertativa e ripristinatoria, non sanzionatoria: essa non estingue un diritto acquisito, ma ne accerta la mancanza per difetto di un elemento essenziale della fattispecie costitutiva. L’incentivo versato in assenza del correlato diritto configura indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., a prescindere dalla buona fede dell’accipiens.
Il Fatto
Il GSE riconosceva al soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico la tariffa incentivante del terzo conto energia e sottoscriveva la relativa convenzione. Il responsabile stipulava poi con una società di leasing un contratto di lease back per finanziare la realizzazione dell’impianto e cedeva alla stessa i crediti da incentivo, a garanzia delle rate. Il GSE, notificata la cessione, ne prendeva atto pagando al cessionario, riservandosi di opporre tutte le eccezioni opponibili al cedente.
All’esito di verifiche, il GSE accertava l’artato frazionamento di un unico impianto in quattro impianti di potenza inferiore a 1 MW, per eludere la procedura di autorizzazione unica regionale. Disponeva quindi la decadenza dalla tariffa, notificata al solo cedente, e chiedeva al cessionario la restituzione degli importi corrisposti. Il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso del cessionario quanto alla decadenza e lo respingeva quanto alla pretesa restitutoria. Il cessionario appellava, deducendo la propria legittimazione e l’insussistenza dell’obbligo di restituzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello su entrambi i fronti. Sul piano pubblicistico, titolare del diritto alla tariffa è il responsabile dell’impianto, ossia il soggetto cui compete l’esercizio e la manutenzione. È costui il soggetto nei cui confronti il GSE dispone l’ammissione, sottoscrivendo la convenzione destinata a regolare i profili patrimoniali del rapporto, ivi compresa la cessione del credito, la cui natura di incentivo pubblico ne conforma il regime giuridico anche sul piano circolatorio.
La decadenza incide in via diretta e immediata solo sul responsabile. Verso l’avente causa, la fonte costitutiva del diritto non è la convenzione, ma un negozio di diritto privato, tipico o atipico, su cui la decadenza riverbera i propri effetti solo in via mediata. Il diritto all’incentivo non può essere trasferito autonomamente dall’esercizio dell’impianto. Il cessionario vanta una situazione derivata e, come tale, può al più spiegare intervento, ma non impugnare in autonomia, secondo il principio della personalità e attualità dell’interesse legittimo affermato dall’Adunanza plenaria n. 3 del 2022 e ribadito dall’Adunanza plenaria n. 15 del 2024.
Neppure sul piano civilistico l’appellante può sottrarsi alla restituzione. La decadenza, di natura accertativa e non sanzionatoria, ha efficacia ex tunc: difettava ab origine l’autorizzazione unica regionale, elemento costitutivo della fattispecie. Una volta accertata l’insussistenza del titolo, il GSE era tenuto a dichiarare la decadenza e a recuperare le somme verso tutti i destinatari dei pagamenti. Il pagamento senza diritto integra indebito oggettivo, e il contratto di cessione ha ad oggetto un credito inesistente ab origine: opera la garanzia verso il cedente, non verso il debitore ceduto.
Il Collegio esclude rilievo all’avvenuta retrocessione delle somme al cedente, perché attinente al diverso rapporto di valuta, e alla riserva contenuta nell’atto di accettazione, potendo il debitore opporre al cessionario le eccezioni oggettive sulla validità del titolo. La cessione è parte di un’operazione economica collegata alla convenzione e difetta la causa concreta del finanziamento. Quanto all’affidamento, il cessionario è operatore professionale e il diritto all’incentivo è riconosciuto sotto condizione risolutiva legale dell’esito negativo della verifica dei requisiti. Le spese del grado sono compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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