Servizio civile equiparato a quello universale per riserva nei concorsi (TAR Lazio n. 252 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64/2001 è equiparabile al servizio civile universale ai fini della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nel testo previgente alle modifiche del 2025. L’interpretazione costituzionalmente orientata all’art. 3 Cost. impone di estendere la riserva a entrambi i servizi, in ragione della continuità normativa e del comune requisito della volontarietà. La successiva riforma dell’art. 18, comma 4 opera solo pro futuro, ma recepisce una lettura estensiva già praticabile. Il riconoscimento del titolo di riserva in capo al volontario del servizio civile nazionale impone all’amministrazione di rivalutare la posizione del candidato.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, su base territoriale, bandito l’8 ottobre 2024 per il reclutamento di 2.200 unità di personale non dirigenziale, con riserva di 2.129 posti destinati alle Regioni meridionali e agli enti locali delle stesse. Nella domanda di partecipazione aveva dichiarato il titolo di riserva per aver svolto il servizio civile nazionale, da valutare per il Codice B3 – PUG.

Nella graduatoria finale, pubblicata il 30 aprile 2025, la ricorrente non risulta inclusa tra i vincitori per il profilo prescelto, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato. Ha quindi impugnato la graduatoria, contestando il mancato riconoscimento del titolo, e in via subordinata l’incompletezza documentale e, in ulteriore subordine, la legittimità della lex specialis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso richiamando con valore di precedente conforme la sentenza n. 12019/2025 della stessa Sezione, ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. La questione centrale consiste nello stabilire se il servizio civile nazionale possa integrare il titolo di riserva già riconosciuto al servizio civile universale.

Il percorso argomentativo muove dalla continuità tra i due istituti. Il d.lgs. n. 40/2017, istitutivo del servizio civile universale, interviene non in chiave sostitutiva ma di revisione e razionalizzazione della disciplina del servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64/2001. Il legislatore delegato dichiara di muoversi nell’ambito del sistema delineato da tale legge, dalla quale il nuovo istituto mutua finalità, criteri e modalità di accreditamento degli enti.

Il Collegio valorizza, in particolare, il requisito della volontarietà. Il servizio civile nazionale presentava sin dall’origine una duplice natura: obbligatoria, come servizio alternativo alla leva, e volontaria, per donne e inabili alla leva. È proprio quest’ultima componente a connotare in senso continuativo il rapporto con il servizio civile universale, parimenti volontario e funzionale ai medesimi obiettivi di solidarietà e difesa della Patria con mezzi non militari.

Sulla base di tale lettura, il Collegio afferma che una interpretazione dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 — nel testo previgente — orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all’art. 3 Cost. non può che estendere la riserva ai volontari del servizio civile nazionale. La riforma introdotta dal d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, che ha aggiunto al comma 4 le parole “ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001”, non reca interpretazione autentica e vale solo pro futuro, limitandosi a recepire una lettura già possibile.

Pertanto il ricorso è accolto, con assorbimento delle doglianze subordinate, e con obbligo per le Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione della ricorrente tenendo conto del titolo di riserva, con ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura concorsuale. Le spese sono compensate in ragione del carattere controverso della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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