L’inidoneità dell’area non può equivalere a un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER (TAR Sardegna n. 346 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione di un’area come non idonea alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione. L’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, nella parte in cui introduceva un siffatto divieto per gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 2025, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. Ne consegue che l’amministrazione regionale, a fronte di un’istanza di autorizzazione ricadente in tali aree, non può adottare un provvedimento di improcedibilità, ma è tenuta a verificare in concreto la fattibilità del progetto nel procedimento amministrativo, senza alcun automatismo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Regione Sardegna aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 26,4 MW. Il diniego si fondava sull’applicazione dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, che introduceva il divieto di realizzare impianti ricadenti nelle aree non idonee individuate dagli allegati alla legge, tra cui l’area in questione.
La ricorrente contestava la legittimità costituzionale della norma regionale, deducendo la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio e dei principi fondamentali in materia di energia, nonché il contrasto con i vincoli euro-unitari. La Regione si costituiva per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025 che, pronunciando sul ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost.
La Corte ha precisato che il potere riconosciuto alle regioni di individuare le aree non idonee non può mai tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti. Tale qualificazione, ha osservato il giudice delle leggi, è funzionale a una valutazione di fattibilità in concreto dei progetti, dovendo comunque essere garantita la massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
In applicazione di tale principio, il TAR ha concluso che la Regione non poteva far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza dell’assoluta irrealizzabilità del progetto, come invece aveva fatto adottando un provvedimento di improcedibilità. Essendo stata espunta dall’ordinamento la norma che introduceva l’automatismo, l’amministrazione è ora tenuta a riavviare il procedimento e a verificare in concreto la fattibilità del progetto, senza poter ricorrere alla procedura semplificata prevista per gli impianti realizzabili su aree idonee. La pronuncia ha annullato i provvedimenti impugnati, compensando le spese per la novità e complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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