Divieto di detenzione armi: irrilevanza dell’esito penale e giudizio prognostico di affidabilità (TAR Calabria n. 1036 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi è provvedimento di natura cautelare e preventiva, privo di intento sanzionatorio, e risponde all’esigenza di scongiurare l’abuso delle armi a tutela dell’incolumità dei consociati. Il giudizio di affidabilità richiesto dal T.U.L.P.S. è autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale: l’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività fatti e situazioni personali, anche privi di rilievo penale e non specificamente attinenti alle armi, e può prescindere dagli esiti del procedimento penale. Il potere è ampiamente discrezionale e richiede una motivazione congrua, non analitica. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dell’irrazionalità, del travisamento dei fatti e dell’eccesso di potere manifesto, senza sostituzione della valutazione dell’Autorità di P.S.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Vibo Valentia gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. Il provvedimento si fondava su un deferimento all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 34 T.U.L.P.S., per aver trasportato armi e munizioni da un luogo a un altro senza la preventiva comunicazione alla competente Autorità di P.S., con conseguente segnalazione in stato di libertà e sequestro del materiale, convalidato dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, la carenza istruttoria, il difetto di motivazione e l’abnormità del divieto, non essendo mai emersi episodi di violenza o condotte pregiudizievoli. Ha inoltre contestato la falsa applicazione dell’art. 34 T.U.L.P.S., sostenendo che la detenzione in luogo diverso da quello indicato nella denuncia iniziale non è di per sé illegale. L’istanza cautelare era stata rigettata. Il ricorso è stato spedito in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’assetto delle autorizzazioni di polizia richiamando il consolidato orientamento per cui la possibilità di detenere armi è ipotesi eccezionale e le esigenze di incolumità dei cittadini sono prevalenti. La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilevanza anche fatti isolati ma significativi. L’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende personali prive di rilievo penale, da cui desumere la non completa affidabilità nell’uso delle armi.
Il Tribunale sottolinea la distinzione tra il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. e quello di responsabilità penale. Il primo è prognostico e precauzionale; il secondo è improntato a tassatività e funzione repressiva. Ciò spiega perché l’Autorità possa valutare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento penale, anche quando si tratti di sentenze che lascino impregiudicato l’accertamento dei fatti.
Quanto alla motivazione, il Collegio ritiene che l’ampia discrezionalità non richieda una particolare analiticità, se non nei limiti della sussistenza dei presupposti idonei a escludere l’arbitrarietà. Il sindacato giurisdizionale non consente al giudice amministrativo di sostituirsi all’Autorità nel valutare se una situazione giustifichi la misura cautelativa, ma solo di verificare che la valutazione non sia ictu oculi errata, viziata da travisamento o da manifesta irrazionalità.
Applicando tali principi, il TAR rigetta la censura di omessa comunicazione di avvio, osservando che le circostanze a base del divieto — il trasporto di armi senza comunicazione di legge — possono ragionevolmente deporre per l’urgenza di adottare il provvedimento. Rigetta altresì il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, emergendo elementi sufficienti e non avendo il ricorrente indicato in cosa consistano le asserite carenze.
Infine, quanto all’art. 34 T.U.L.P.S., il Collegio rileva la duplice circostanza per cui il ricorrente, al momento del deferimento, era privo di idoneo titolo, essendo il porto d’armi scaduto da circa nove mesi, e aveva omesso la preventiva comunicazione testualmente imposta dalla norma. Tali elementi rendono non irragionevoli le conclusioni dell’Autorità sui dubbi circa il pieno possesso dei requisiti di affidabilità. I riferimenti giurisprudenziali del ricorrente sono dichiarati non pertinenti, attenendo a controversie di natura penale o a fattispecie non sovrapponibili. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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