Rigetto per reddito non comprovato e traduzione irrilevante (TAR Sicilia n. 1905 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Grava sullo straniero richiedente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno l’onere di provare la disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita, quale requisito non eludibile posto a tutela della sostenibilità dell’ingresso nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo. Il requisito trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, d.P.R. n. 394/1999. La mancata traduzione del preavviso di rigetto e del diniego nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario integra una mera irregolarità, che non invalida l’atto ove non abbia impedito l’impugnazione tempestiva e l’esercizio compiuto delle difese. La natura plurimotivata del provvedimento di diniego ne consente la conservazione della legittimità anche a fronte dell’erroneità di una sola delle motivazioni espresse.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo UE rilasciato nel 2009 con scadenza illimitata, presentava nel 2024 istanza di aggiornamento del titolo. In sede istruttoria l’amministrazione rilevava un lungo periodo di assenza dall’Italia, protrattosi per quasi quattro anni, in superamento dei limiti dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, nonché l’esistenza di due sentenze di condanna ostative al mantenimento del titolo. Dopo un primo preavviso di revoca e un ulteriore approfondimento sull’attività di commercio ambulante, l’interessato rinunciava al permesso di lungo periodo e chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rigettato con il provvedimento impugnato dinanzi al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Le prime due censure, trattate congiuntamente per connessione, sono disattese in quanto infondate e inammissibili: la documentata rinuncia dell’interessato al procedimento per il permesso di lungo periodo impedisce di scrutinare i profili dedotti sull’asserita automaticità tra assenza ultraperiodica e diniego.
Poiché il provvedimento impugnato è plurimotivato, il Tribunale osserva che anche l’eventuale erroneità di una motivazione non ne inficerebbe la legittimità, residuando le ulteriori ragioni. Ciò consente di scrutinare la quarta censura, con assorbimento della terza.
La doglianza sul reddito è infondata. L’amministrazione, anche a conclusione delle interlocuzioni con l’interessato, non ha ritenuto comprovato il raggiungimento della soglia minima di reddito per il permesso per lavoro autonomo. Il Collegio condivide la giurisprudenza amministrativa citata, secondo cui è onere dello straniero dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente da fonte lecita, requisito non eludibile per il rilascio e il rinnovo del titolo.
Quanto all’ultima censura, il Tribunale ritiene che la mancata traduzione del preavviso di rigetto e del diniego nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario costituisca un’irregolarità che non invalida l’atto, ove non abbia impedito l’impugnazione tempestiva e lo svolgimento compiuto delle difese.
Il ricorso è quindi rigettato perché infondato, assorbita la terza doglianza, con compensazione delle sole spese della fase di udienza pubblica e conferma della regolazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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